IL VOSTRO QUESITO

Un mio cliente, nel fare manovra col suo autocarro nell’ambito del piazzale di uno stabilimento di produzione di vetri, danneggia completamente un bancale di vetri pronti per la spedizione.
La compagnia perizia il danno e riceve dal danneggiato una richiesta pari al prezzo di vendita dei vetri. La compagnia, però, intende decurtare dall’importo del risarcimento richiesto una percentuale pari all’utile di impresa al netto della tassazione.
E’ corretta la determinazione della compagnia?

L’ESPERTO RISPONDE


In questo caso, trattandosi di merce in spedizione verso cliente della medesima vetreria (che ovviamente non è la ditta assicurata), l’assicurazione deve risarcire il danno secondo i termini indicati nell’articolo 2056 del codice civile; esso dispone che: “Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.- Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.” e l’articolo 1223, cui si riferisce la norma, prevede: “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Nel caso di specie, la pretesa risarcitoria sarebbe stata esercitata dal titolare dello stabilimento di produzione del vetro e pertanto la perdita patrimoniale che esso ha subito è pari al costo della materia prima e a quello di produzione del prodotto finito. Ovviamente non può aver diritto né all’IVA sul valore del materiale venduto (ma solo a quella sulla materia prima con cui esso è stato realizzato) e né al guadagno che avrebbe potuto legittimamente percepire sulla merce compravenduta, atteso che ben può realizzarne altra. Diverso sarebbe stato il caso se il risarcimento del danno fosse stato chiesto dall’acquirente del vetro.