IL VOSTRO QUESITO

Se un assicurato è contraente di 3 diverse polizze infortuni con le garanzie morte ed IP attive ed ha avvisato i tre diversi assicuratori dell’esistenza delle altre sia in fase assuntiva sia in fase di sinistro, viene indennizzato da tutte le imprese? Ad esempio, 3 somme assicurate identiche 50.000 € Morte e 50.000€ IP: in caso di decesso i beneficiari vedranno liquidata la somma delle garanzie, quindi 150.000? Ed in caso di danno da IP la percentuale di danno di tutte le 3 diverse coperture?

L’ESPERTO RISPONDE


Il quesito è da ricondurre all’applicabilità, nella polizza infortuni, del principio indennitario (l’indennizzo non può superare l’ammontare del danno); principio che è stato oggetto di diverse sentenze dalla Corte di Cassazione, tra cui la 5119/2002 che ha sancito:
– l’applicabilità di esso alle garanzie Invalidità Permanente ed Inabilità temporanea, in quanto garanzie danni;
– non applicabilità alla garanzia morte, assimilabile a prestazione del ramo vita avente una finalità previdenziale.
Il contraente ha anche comunicato all’assicuratore l’esistenza degli altri contratti al momento della sottoscrizione e, altrettanto, dovrà fare al momento del sinistro.
Pertanto in caso di sinistro nulla l’assicuratore potrà eccepire in merito alla liquidazione delle somme assicurate ai beneficiari per il caso morte.
Diverso il caso di Invalidità Permanente allorché, la valutazione da farsi, sarà, nel caso concreto, se la liquidazione di un importo di 150.000 Euro per una Invalidità Permanente Totale, non sia superiore al danno emergente ed al lucro cessante (cui proprio la garanzia di IP fa riferimento cfr “perdita definitiva e irrimediabile della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo”). Analogamente e proporzionalmente in caso di IP parziale.
La difficoltà consiste nella valutazione del danno che, essendo relativa ad una persona, prenderà a riferimento numerosi aspetti quali professione, reddito, età. Ma non impossibile.
Nell’ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, quindi, qualora l’assicurato agisca contro l’assicuratore per ottenere il pagamento dell’indennità dovuta secondo il contratto, sarà tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per lo stesso sinistro da altri assicuratori, non supererà l’ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso dell’art. 1910 c.c., un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre (Cass., sez. III, 13.4.15, n. 7349).