LE NUOVE DISPOSIZIONI DELL’IVASS IN PILLOLE

a cura di Enzo Furgiuele

Enzo Furgiuele

Agosto 2020: come è successo due anni fa, anche quest’anno l’Ivass ha pubblicato nuove normative nel mese in cui la maggior parte delle persone si gode la pausa estiva. Questa volta però il nuovo Regolamento 45 e il Provvedimento 97, che innovano in modo sostanziale la vigente normativa regolamentare, entreranno in vigore tra più di sette mesi, il 31 marzo 2021. C’è quindi tempo sufficiente per studiarli, analizzarli e predisporre modifiche a processi e abitudini da parte degli operatori destinatari delle norme: imprese e distributori. Da parte nostra desideriamo fornire un contributo per conoscere e comprendere meglio i cambiamenti normativi in atto.

Periodicamente – a partire da oggi – pubblicheremo delle “pillole” per illustrare le principali novità il cui approfondimento è necessario per poter adeguare procedure e comportamenti.
Pillola n°1
Collaborazione tra intermediari

L’Ivass, con il Provvedimento 97 (art.4, comma 12, lettera b) modifica l’articolo 42 del
Regolamento 40/2018, prevedendo che “la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra due intermediari (sezione A, B, D) debba essere comunicata alle rispettive imprese mandanti interessate”. Questa modifica normativa è piuttosto importante.
Probabilmente è stata richiesta anche dalle imprese che attualmente non conoscono, con
l’attuale impianto regolamentare, la composizione completa della filiera degli intermediari
che propongono i loro prodotti. Attualmente infatti la vigenza di un accordo di collaborazione tra intermediari risulta esclusivamente dal modello Allegato 4 del soggetto proponente che entra in contatto con il contraente. Inoltre la conoscenza completa della filiera della distribuzione assicurativa da parte delle imprese si renderà necessaria in quanto funzionale all’applicazione delle regole di Pog previste dal Regolamento UE 2017/2358 e dal Regolamento Ivass 45 del 4 agosto 2020 (che saranno oggetto di una pillola successiva) che prevedono flussi informativi tra imprese e intermediari. Le novità però non si fermano qui.
Il Provvedimento 97 (art.4, comma 12, lettera a), prevede che gli intermediari che
partecipano all’accordo di collaborazione orizzontale debbano comunicare all’impresa mandante ogni informazione riguardo ai costi e agli oneri connessi all’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi vita (quelli di investimento e quelli diversi dai prodotti di investimento). In pratica gli intermediari dovranno trasmettere alle imprese tutte le informazioni necessarie per fornire al cliente una rendicontazione completa anche degli oneri connessi all’attività di distribuzione, compresa quella effettuata nell’ambito di una collaborazione orizzontale.