IL VOSTRO QUESITO

Riguardo la garanzia RCO per le imprese, la, garanzia è valida solo per i dipendenti o anche per i lavoratori occasionali, ossia quale tipo di contratto di lavoro è valido per potersi tutelare con la garanzia responsabilità civile nei confronti dei prestatori d’opera?

L’ESPERTO RISPONDE


Normalmente la garanzia della R.C.O., e non potrebbe essere altrimenti, prevede che la copertura – in deroga alle C.G.A. – si intenda estesa per gli infortuni che possono subire i dipendenti dell’assicurato in occasione di lavoro; evidentemente, ad evitare che la polizza possa addirittura essere ritenuta nulla perché contraria a norme imperative, tale garanzia è prestata a condizione che il dipendente sia in regola con le norme sull’assicurazione obbligatoria dei dipendenti; in tal modo di vuole evitare di garantire i lavoratori in nero.
Per non garantire i lavoratori non in regola, le polizze di RCG escludono espressamente dal novero dei terzi i dipendenti, i cui infortuni possono essere coperti solo con polizze di R.C.O.
Dopo le varie riforme sul lavoro susseguitesi in questi anni, alcuni contratti prendono in considerazione la possibilità di garantire anche i prestatori d’opera occasionali, dipendenti di subappaltatatori, lavoratori interinali, ecc. ed è per ciò che avevo chiesto di esaminare la polizza in questione.
Non avendo visione della polizza con relativo simplo, non siamo in condizione di dire di più.