IL VOSTRO QUESITO

L’assicurato ha diritto ad avere copia della visita medico legale effettuata da fiduciario di compagnia su sinistro polizza infortuni. L’eventuale fonte normativa è il reg. Ivass n. 35 del 26 maggio 2010 art.35 comma 1 e 2?

L’ESPERTO RISPONDE

Occorre premettere che la seguente risposta è relativa ai rami danni, diversi dalla RCA. In caso di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la disciplina relativa al diritto di accesso agli atti è normata dall’art. 146 c.1 del codice delle assicurazioni, nonché dal DM 191/2008.

Pertanto, riferendoci, in risposta alla domanda del lettore, al caso di una polizza infortuni appartenente ai rami danni non auto, occorre anche aggiungere che la normativa citata nel quesito risulta oggi abrogata dal regolamento IVASS 41/2018. Quest’ultimo, però, riprende ratio e perimetro applicativo del regolamento abrogato, nell’art. 7 (Riscontro a richieste di informazioni), il quale recita così:

  1. L’impresa fornisce riscontro a ogni richiesta d’informazione presentata dal contraente, dall’aderente o dagli altri aventi diritto, in merito alla richiesta di ricevere le condizioni contrattuali, all’esistenza o all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
  2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’accertamento della conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione e, per quanto concerne i contratti dei rami Vita, è corredato dai calcoli relativi allo sviluppo delle prestazioni.

Ne deriva quindi che l’assicurato ha diritto a ricevere dalla compagnia le informazioni circa la modalità di determinazione della prestazione assicurativa e, in particolare, la verifica della conformità dei calcoli per la determinazione della liquidazione nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Non vi è quindi un espresso obbligo della compagnia a fornire (o diritto dell’assicurato a ricevere) copia di altra documentazione relativa al sinistro, tra cui quella della visita medico legale, sebbene non vi sia nemmeno un divieto per la Compagnia nel farlo.

L’assicurato può dunque ottenere le informazioni relative al sinistro e valutare così se l’operato della compagnia sia coerente con le disposizioni contrattuali, valutando se accettare l’offerta o procedere in altro modo alla tutela dei suoi diritti contrattualmente previsti in polizza (reclamo IVASS, ricorso ad un Collegio medico, Mediazione, ovvero ricorso all’Autorità Giudiziaria).

Da ultimo, trattandosi di sinistro infortuni, ovvero relativo allo stato di salute della persona, il riscontro può comportare per la compagnia la comunicazione di dati personali sensibili e quindi occorre che il richiedente abbia titolo, nella richiesta, ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (es. la richiesta d’informazione viene effettuata direttamente dall’assicurato).