Il cliente non è tenuto a conoscere l’istituto giuridico

Non si può condannare il cliente per concorso di colpa con l’avvocato perché, mentre la conoscenza della normativa rientra nella prestazione del professionista, non si può pretendere dal cittadino la conoscenza dell’istituto giuridico e del relativo termine di efficacia. Ancora: la definitività del provvedimento che chiude il procedimento esecutivo riguarda il rapporto fra debitore e creditore ma non quello fra quest’ultimo e il suo difensore nella veste di antistatario. È quanto emerge dall’ordinanza 12127/20, pubblicata il 22 giugno dalla terza sezione civile della Cassazione.
Diligenza esigibile. Sono accolti entrambi i motivi di ricorso proposti dalla sas assistita dal professionista in due diversi giudizi, uno per l’occupazione illegittima di alcuni locali e l’altro relativo a un procedimento esecutivo. Sbaglia il Tribunale ad attribuire alla società il 30 per cento della responsabilità dopo che l’avvocato ha lasciato scadere dopo vent’anni la garanzia ipotecaria: il danno è pari alla differenza con quando l’ente avrebbe percepito se il credito fosse rimasto privilegiato invece che essere degradato a chirografario, ma alla sas è addebitata una quota per negligenza perché avrebbe dovuto conoscere la scadenza. In realtà la società non risulta tenuta a sapere quando scade l’obbligazione cambiaria. Diverso è il discorso per l’avvocato: la padronanza della normativa che impone la rinnovazione dell’ipoteca è questione prettamente giuridica e dunque ricade nell’obbligo di prestazione professionale perché rientra nella diligenza media esigibile dal difensore in ragione dell’attività esercitata. E la responsabilità del difensore assorbe tutte le questioni di non immediata evidenza per una persona non esperta in materia giuridica.

Rapporti interni. Veniamo al procedimento esecutivo. La misura dei compensi è liquidata dall’autorità giudiziaria con l’approvazione del progetto di distribuzione relativo al ricavato delle vendite. Il punto è se il legale possa trattenere per intero le somme liquidate per le procedure e dunque la domanda restitutoria spiegata dalla società con la riconvenzionale integra un’azione di adempimento contrattuale sull’obbligo di rendiconto del mandatario al mandante. Il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo non ha efficacia di giudicato ma risulta caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti e incompatibile con qualsiasi revocabilità. Dopo la chiusura dell’esecuzione forzata, ad esempio, il soggetto espropriato non può esperire l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente – o intervenuto – per ottenere la restituzione di quanto riscosso sul presupposto dell’illegittimità della procedura per motivi sostanziali. Il punto è che il provvedimento del giudice dell’esecuzione, pur definitivo, non ha alcuna rilevanza nei rapporti interni fra la parte e il suo difensore.

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