IL VOSTRO QUESITO

In una officina meccanica, si sviluppava un incendio da un’autovettura, accertato “incendio sviluppatosi per un corto circuito del veicolo”, pertanto il carrozziere dovrebbe essere sollevato dalla responsabilità dei mezzi in custodia art. 2051cc. Il carrozziere attiva la propria polizza incendio e viene risarcito in parte. Può il carrozziere chiedere i danni che non sono stati riconosciuti dalla sua compagnia al responsabile civile? ovvero al proprietario del veicolo responsabile del fatto? preciso che l’autovettura è coperta da polizza incendio e rca. Quale procedura può attivare il carrozziere per essere risarcito dei danni che non erano coperti dalla propria assicurazione? Può chiedere i danni alla sola polizza incendio dell’autovettura in rc oppure può chiedere i danni anche sulla polizza rca del veicolo stesso art. 2054cc?

L’ESPERTO RISPONDE


In prima battuta occorrerebbe sapere se l’autovettura in questione abbia preso fuoco immediatamente dopo il suo ricovero in officina e senza che su di essa venisse ancora effettuato alcun genere di lavoro al fine di determinare se possa ritenersi operante la garanzia della R.C.A. obbligatoria o quella della copertura “Incendio”, sempre che essa preveda l’estensione della copertura alla garanzia “Ricorso terzi”.
Qualora il mezzo avesse preso fuoco immediatamente dopo il suo deposito in officina e senza che su esso venisse effettuato alcun lavoro di manutenzione o riparazione, si potrebbe invocare l’operatività della copertura della R.C.A. obbligatoria, essendo evidente che l’incendio si sia sviluppato per vizio di costruzione o difetto di manutenzione.

Qualora il veicolo avesse preso fuoco subito dopo il suo ricovero in officina, mentre venivano eseguiti lavori di manutenzione o riparazione, potrebbe egualmente invocarsi la garanzia R.C.A. sempre che non emergesse alcuna responsabilità o negligenza a carico del riparatore (si pensi, ad, esempio, al mancato distacco dei cavi della batteria o all’ uso di fiamme libere in prossimità del mezzo).

Qualora il veicolo si fosse incendiato a distanza di tempo dal suo deposito in officina e senza alcun intervento di riparazione o manutenzione in atto da parte del meccanico, sarebbe invocabile -sempre alle condizioni di assoluta mancanza di responsabilità da parte del riparatore- la copertura della R.C.A solo nel caso che emergesse che l’ incendio fosse dovuto a difetto di costruzione o mancanza di adeguata manutenzione; in caso contrario potrebbe scattare la polizza CVT solo qualora venisse individuata altra responsabilità del padrone o del conducente del mezzo (ad esempio ha lasciato una latta di benzina o di solvente in auto e tali liquidi, evaporando, hanno innescato l’incendio).

In ogni caso la copertura della R.C.A. obbligatoria scatterebbe nei termini di cui al vigente codice delle assicurazioni solo nel caso che l’ evento si verificasse in area pubblica o area ad essa equiparata (ed è da vedere se l’ officina in questione possa ritenersi tale), altrimenti potrebbe egualmente scattare la R.C.A. obbligatoria ma non con i precisi obblighi di cui al Codice delle assicurazioni, essendo tale evento (incendio in area privata ad uso privato) non previsto obbligatoriamente dalla legge ma solo conseguente ad un’ estensione di garanzia di cui può agevolarsi il solo assicurato e non direttamente il danneggiato.