IL VOSTRO QUESITO

Esiste una Polizza Globale Fabbricati, regolarmente in corso, che recita:
art. 19 Danni da acqua
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi al servizio del fabbricato.
Sono esclusi i danni:
– Causati da gelo;
– Causati da trabocco o rigurgito di fognature o occlusioni;
– Causati da umidità e stillicidio. Premio pagato € 170,00

Art. 20 Ricerca e riparazione del guasto
Sono comprese le spese sostenute per la demolizione o il ripristino di impianti e di parti del Fabbricato allo scopo di ricercare e di eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento d’acqua come previsto dall’art. 19 – Danni da acqua. Negli stessi termini la Società indennizza in caso di dispersione di gas le spese per la demolizione e il ripristino di impianti e di parti del Fabbricato sostenute per la ricerca e l’eliminazione della dispersione. Premio pagato € 104,00

Si verifica spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di conduttura. L’acqua fuoriuscita non causa danni al fabbricato.
L’assicurato paga € 700,00 per la ricerca e la riparazione del guasto.
La compagnia non paga il danno da ricerca in quanto non ci sono stati danni al Fabbricato.
E’ giusto?
Cosa c’entra il danno al fabbricato con la ricerca? Anche se non ci sono stati danni al fabbricato, la rottura si è verificata.

L’ESPERTO RISPONDE

L’articolo 1914 del codice civile dispone al primo comma: “L’ assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno“, aggiungendo ai successivi commi: “Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.- L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.- L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.”.  Il successivo articolo 1915 prevede che l’assicurato che dolosamente abbia omesso di adempiere “l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.“. Ciò sulla base della comunione di interessi tra assicurato ed assicuratore, prevista dall’ ultimo comma dell’art. 1900 del Codice Civile;

Evidentemente, quindi, perché scatti in capo all’ assicurato l’obbligo del salvataggio, con conseguente imputazione all’ assicuratore delle spese sostenute a tale scopo dall’assicurato, non è necessario che il fatto potenzialmente dannoso abbia provocato danni, atteso che il richiamato articolo 1914 del codice civile prevede espressamente che l’assicurato debba adoperarsi “per evitare o diminuire il danno“.

Al riguardo ci fu una interessante sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bologna il 6 aprile del 2004 con cui fu correttamente ribadito il principio “”la Compagnia convenuta non può utilizzare la clausola numero X del contratto al fine di non pagare rimborsi che invero dovrebbe corrispondere per legge, in questo modo aggirando quando disposto da norme imperative (artt. 1914, 1915,1932, 1939, 1419 c.c.).” addirittura anche se -come nel caso di specie- la polizza prevedesse un sovrappremio (in questo caso neppure pagato dal contraente) per l’ estensione della garanzia “Ricerca guasti”, ritenendo tale clausola nulla e priva di efficacia per l’ assicurato.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15458 dell’11 giugno 2008, ha avuto modo di precisare che “In materia di contratto di assicurazione vanno considerati di salvataggio (ai sensi dell’art. 1914 c.c.) gli interventi che, inserendosi nel processo casuale, risultano idonei ad impedire la produzione (fin tutto o in parte) o il completamento del danno“, ribadendo quanto aveva già avuto modo di precisare nella precedente sentenza n. 1749 del 28 Gennaio 2005.

Alla luce di quanto sopra ritengo che, salva la possibilità che la polizza de quo possa prevedere altre espresse esclusioni (non ho avuto la possibilità di esaminare il contratto nella sua interezza), le spese sostenute dall’ assicurato debbano essere corrisposte dall’ assicuratore all’ assicurato, a meno che il primo non riesca a dimostrare che le misure di salvataggio siano “state fatte inconsideratamente” dall’ assicurato (magari in assenza di un reale pericolo di danno ed al solo scopo di rifare la tinteggiatura del muro).