IL VOSTRO QUESITO

Alcune imprese di assicurazioni sostengono che tra gli obblighi dell’aggiornamento professionale annuale delle 30 ore, occorre avere anche una formazione su specifiche aree tematiche (sicurezza informatica, antiriciclaggio etc.) per un minimo di ore. Il reg. IVASS 40/2018 e il reg. 6/2014 non ne fanno menzione. Nell’all. 6 del reg. 40/2018, ci sono gli argomenti suddivisi in aree tematiche e moduli, oggetto dell’aggiornamento professionale ma nulla riguardo il minimo di ore per argomenti. Nel caso tale affermazione fosse vera, posso avere i riferimenti normativi al proposito?

L’ESPERTO RISPONDE


Il regolamento 40/2018 (il regolamento 6/2014 è stato abrogato) prevede un numero minimo di ore annue (30 ore) per l’aggiornamento professionale scelte tra le aree tematiche di cui all’Allegato 6 al regolamento stesso.
Prevede inoltre che il distributore debba approfondire annualmente le aree strettamente connesse al suo ruolo e alla sua attività, ai prodotti distribuiti e all’evoluzione della normativa di riferimento, ma senza indicare le ore da dedicare ai suddetti approfondimenti.
Pur non essendo previsto nel Regolamento un numero minimo di ore su specifiche aree tematiche, l’Ivass, con una sua comunicazione del 29 dicembre 2017, ha “raccomandato” di dedicare almeno una quota del 20% del monte ore di aggiornamento professionale all’accrescimento delle conoscenze informatiche degli intermediari stessi e dei loro collaboratori e dipendenti.