IL VOSTRO QUESITO

Il contraente decide di non pagare il premio annuale che scadeva il 31.10.2019 e si avvale, con lettera raccomandata inviata il 03.12.2019, dell’art. 54 RECESSO IN CASO DI SINISTRO. La compagnia risponde che accoglie la richiesta, ma solo dopo che il cliente ha pagato il premio scaduto il 31.10.2019, accetta la disdetta – soltanto dal 31.10.2020 – rinunciando ad incassare l’ultima rata prevista dalla durata del contratto del 30.11.2020 – 31.10.2021 termine durata polizza. Non dà riscontro sul sinistro del 03.11.2017. Non è previsto nella clausola il diritto a riavere il premio per il rateo pagato relativo al periodo di rischio non corso, come invece vien riconosciuto quando della disdetta se ne avvale la compagnia.
QUESITI:
1- è ipotizzabile una richiesta del contraente di pagare solo il rateo che intercorre dalla scadenza del 31.10.2019 fino al 03.12.2019 – giorno della disdetta inviata a mezzo raccomandata AR?
2- Il diritto a richiedere il pagamento del sinistro è ancora esercitabile nella fattispecie?

L’ESPERTO RISPONDE


1- Non abbiamo avuto modo di esaminare il contenuto dell’art.54 delle CGA di polizza citato nel quesito, ma nella prassi assicurativa corrente, in caso di disdetta intimata dal contraente all’impresa assicuratrice a seguito di sinistro questa non rimborsa il rateo di premio relativo al periodo decorrente dalla data della disdetta, intimata con Raccomandata AR, fino alla scadenza del contratto. Quanto sopra ovviamente nel caso in cui sia espressamente contrattualizzata la possibilità, da parte del contraente, di intimare disdetta al contratto a seguito di sinistro prima della scadenza del contratto.
Il caso è diverso qualora sia interesse dell’Impresa annullare la polizza dopo un sinistro e, in questo caso, vige l’obbligo di restituire il rateo di premio pagato e non goduto relativo al periodo di rischio non corso. Ciò è sempre previsto e normato nelle condizioni contrattuali.
2- Il diritto all’indennizzo dell’infortunio subito dall’assicurato va in prescrizione dopo 2 anni dall’ultima richiesta effettuata. Qualora ne ricorrano le condizioni, è necessario rinnovare la richiesta di indennizzo con raccomandata AR, eventualmente affidando la pratica ad un legale di fiducia.