IL VOSTRO QUESITO

Le sottopongo uno dei casi più frequenti di reiezione di un sinistro su polizza T.L.: l’interpretazione della clausola di decorrenza della garanzia che così recita: “La garanzia opera con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali, a chiunque riferiti – Assicurati, Controparti o Terzi – indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti”.
Il fatto: il nostro cliente esercita una società di leasing strumentale e sottoscrive in data 27/12/2018 un contratto con una ditta per la fornitura di due furgoni aventi allestimenti particolari. Acquista alcuni giorni dopo i furgoni da un rivenditore e sulla proposta di acquisto le caratteristiche richieste sono chiaramente individuate e indicato il relativo costo aggiuntivo.
In data 11/2/2019 stipula una polizza T.L.
Alcuni mesi dopo, luglio 2019, i furgoni vengono consegnati ma non rispecchiano le caratteristiche di allestimento previste in contratto.
La compagnia sostiene che il sinistro non è in garanzia a causa della sussistenza di una situazione di anterischio.

L’ESPERTO RISPONDE

La clausola indicata dal nostro lettore specifica che “La garanzia opera con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali, a chiunque riferiti – Assicurati, Controparti o Terzi – indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti“, evidenziando come la copertura si intenda prestata con riferimento a fatti riconducibili a un momento successivo alla data di stipulazione e di effetto della polizza.

Da quanto specificato dal lettore, la compravendita dei due furgoni è avvenuta in data 27/12/2018 e la consegna dei medesimi parrebbe essere avvenuta nel luglio del 2019; la polizza di Tutela Legale sarebbe avvenuta in data 11/02/2019 e le contestazioni sulla non rispondenza dei beni alle caratteristiche indicate nel contratto di compravendita sarebbero avvenute successivamente sala consegna dei veicoli e quindi a tale data. In prima battuta dovrebbe ritenersi corretta la posizione della compagnia assicuratrice, ma, per essere più preciso, avrei bisogno di ricevere copia della polizza con relative C.G.A., copia del contratto di acquisto dei due furgoni, copia della corrispondenza intercorsa tra acquirente e venditore in merito alle difformità riscontrate sui due veicoli compravenduti, copia della denuncia di sinistro e copia della lettera di reiezione inoltrata all’assicurato dalla società assicuratrice.