Tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione o attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

Ne deriva che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o no sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.

L’onere di provare che l’apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura incombe sulla pubblica amministrazione.

Nel caso oggetto di decisione, la dichiarazione di conformità recava una data successiva a quella di rilevazione dell’infrazione, pertanto la dichiarazione di conformità non poteva avere alcun valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate prima della sua redazione.

Cassazione civile sez. II, sentenza del 16/12/2019 n. 33164

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