di Luciano De Angelis

I soci delle società quotate potranno avere anche tre voti per azione attraverso l’attribuzione di azioni a voto plurimo. Le modifiche statutarie finalizzate allo scopo dovranno, tuttavia, prevedere l’assenso delle minoranze sulla base del meccanismo del whitewash. Al socio dissenziente spetterà sempre il diritto di recesso. È questa l’importante modificazione introdotta all’art. 127-sexies del Tuf dal decreto «Rilancio», con il chiaro obbiettivo di equiparare il diritto societario italiano a quello internazionale, evitando che alcune importanti società quotate nazionali decidano di trasferire all’estero la sede sociale o di scegliere un paese estero post fusione solo per poter utilizzare il meccanismo del voto plurimo.

Dal voto maggiorato al voto plurimo. Fino ad oggi l’art. 127-quinquies del Tuf (dlgs 58/98) consentiva alle società quotate l’introduzione nei loro statuti di un diritto di voto «maggiorato» a favore di coloro che posseggono azioni della società per un determinato periodo di tempo. Tale diritto, fino ad un massimo di due voti per ciascuna azione appartenuta allo stesso soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi, oltre ovviamente a condizionare le assemblee, rappresentava una sorta di «premio fedeltà», cioè un privilegio dell’azionista di lungo periodo, peraltro non trasferibile. Ben diversa situazione si verifica quando le società (fino ad oggi spa non quotate) emettono, previa apposita previsione statutaria, azioni a voto plurimo ex art. 2351, comma 4° c.c.. In questo caso, infatti, il socio oltre a godere della possibilità di esprimere non due, ma tre voti per ciascuna azione, si vedrà conferire una speciale categoria di azioni ex art. 2348 c.c., emesse a favore di particolari categorie di azionisti, azioni peraltro trasferibili poiché il diritto di voto è incorporato nel titolo.

Il particolare regime delle azioni a voto plurimo nelle quotate. Le prerogative del voto maggiorato restano vincolate alle condizioni di possesso di cui all’art. 127-quinques Tuf. La medesime condizioni (possesso continuativo non inferiore a 24 mesi) non possono essere prerogativa ai fini della concessione delle azioni con voto plurimo, che potranno essere attribuite sulla base di altre condizioni (ad es. una determinata quota del capitale). Non sembrano sussistere motivi ostativi al cumulo delle due attribuzioni, anche in capo allo stesso soggetto, al verificarsi di diversi presupposti.

I vincoli all’emissione. In merito all’emissione di azioni a voto plurimo la modifica statutaria dovrà essere approvata con le maggioranze dell’assemblea e tutti i soci che non hanno concorso all’approvazione della delibera potranno esercitare il diritto di recesso ex art. 2437 c.c.. Se dall’operazione di modifica statutaria venissero, inoltre, lesi interessi di soci detentori di particolari categorie di azioni anche questi dovrebbero esprimesi nelle assemblee speciali ex art. 2376 c.c.. I soci detentori di azioni a voto multiplo andranno poi, evidentemente a deliberare in apposita assemblea speciale (ex art. 2376).
Nelle assemblee straordinarie, al fine di tutelare le minoranze viene inoltre previsto anche il meccanismo del cd. Whitewash, quale condizione per approvare la delibera che introduce una categoria di azioni a voto plurimo. In pratica, se in assemblea vi fossero minoranze pari ad almeno il 10%, per l’introduzione di dette azioni dovrebbero essere d’accordo anche i soci di maggioranza dell’anzidetta minoranza. Lo stesso meccanismo si applicherebbe nell’assemblea di una società italiana quotata, che voglia perseguire lo scopo di utilizzare il voto plurimo di un ordinamento straniero a seguito di una operazione di fusione o scissione con trasferimento della sede all’estero.
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