IL VOSTRO QUESITO

Provo a sintetizzare la questione:
La polizza “commerciante” – le cui condizioni sono allegate –  prevede che, nel caso volessimo assicurare un bar,  venga riportata sul frontespizio di polizza l’ATTIVITA’ ASSICURATA, scegliendo tra 2 tipologie di definizioni: 1) BAR (ESCLUSI TABACCHI PER LA GARANZIA FURTO) – 2) BAR (COMPRESI TABACCHI).

All’art. 2.13 (Attività e categoria di rischio –
Il Contraente/Assicurato ai fini dell’operatività dell’assicurazione dichiara che l’attività esercitata nelle ubicazioni riportate sulla scheda di polizza corrisponde a quella prevista dal codice riportato nell’elenco di cui alla Sezione 13 “Elenco delle attività assicurabili” e riportato nella scheda di polizza, eventualmente integrato dalla descrizione dell’attività stessa. La categoria di rischio, rappresentata da una lettera, esprime il grado di pericolosità del rischio agli effetti della determinazione del premio relativo alle diverse Sezioni. Per le sezioni Incendio e Furto si intendono assicurate, se esistenti, merci non rientranti nella categoria di rischio dell’attività indicata in polizza sino ad un massimo del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto. Per la Sezione Furto tale estensione non si applica alle merci trovantesi all’aperto, qualora assicurate, si prevede che, nell’ambito dell’attività commerciale, possano essere presenti tipologie di merci diverse da quelle suindicate e che nondimeno vengono coperte con un sottolimite.

La domanda è la seguente: attraverso questa estensione è possibile coprire con la garanzia FURTO (seppur con il sottolimite ricordato) anche i TABACCHI nel caso in cui sia evidenziata la definizione di attività BAR (ESCLUSI TABACCHI PER LA GARANZIA FURTO) oppure tale esclusione presente in definizione prevale sulla estensione sopra ricordata?

L’ESPERTO RISPONDE

Dall’esame delle C.G..A. è emerso quanto appresso:

Alla voce “contenuto” è precisato (v. pag. 5 di 80): “L’insieme delle cose inerenti all’attività e situate nell’ambito dell’ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà dell’Assicurato o di terzi, poste nei locali e negli eventuali annessi uffici, abitazioni, depositi e/o dipendenze, anche non comunicanti ed ascrivibili alle seguenti voci: – arredamento; – attrezzatura; – oggetti pregiati; – gioielli e preziosi; – valori; – merci; – apparecchiature elettroniche; – apparecchiature elettroniche ad impiego mobile; – insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche) e purché situate nell’ubicazione dell’esercizio. Limitatamente alla Sezione Incendio l’attrezzatura e le merci sono garantite anche all’aperto, nell’ambito dell’esercizio. Limitatamente alla Sezione Incendio, se indicato nella scheda di polizza, è compreso il contenuto dell’abitazione. Limitatamente alla Sezione Furto: – gli oggetti pregiati, gioielli e preziosi sono assicurati esclusivamente all’interno dei locali adibiti ad esercizio commerciale; – non sono considerate merci le cose comprese nella definizione valori. Limitatamente alle Sezioni Incendio e Furto sono escluse le apparecchiature elettroniche ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile qualora per le stesse sia operante la Sezione Elettronica o altra specifica polizza stipulata con la Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata. Limitatamente alle Sezioni Incendio e Furto sono escluse le insegne interne ed esterne qualora per le stesse sia già operante la Sezione Cristalli o altra specifica polizza stipulata con la Società“.

L’articolo 2.13 (v. pag. 13 di 80), come richiamato dal nostro lettore, stabilisce che: “Art. 2.13 Attività e categoria di rischio Il Contraente/Assicurato ai fini dell’operatività dell’assicurazione dichiara che l’attività esercitata nelle ubicazioni riportate sulla scheda di polizza corrisponde a quella prevista dal codice riportato nell’elenco di cui alla Sezione 13 “Elenco delle attività assicurabili” e riportato nella scheda di polizza, eventualmente integrato dalla descrizione dell’attività stessa. La categoria di rischio, rappresentata da una lettera, esprime il grado di pericolosità del rischio agli effetti della determinazione del premio relativo alle diverse Sezioni. Per le sezioni Incendio e Furto si intendono assicurate, se esistenti, merci non rientranti nella categoria di rischio dell’attività indicata in polizza sino ad un massimo del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto. Per la Sezione Furto tale estensione non si applica alle merci trovantesi all’aperto, qualora assicurate“.

L’articolo 4.14 (v. pag. 33 di 80) dispone: “Art. 4.14 Merci di categorie diverse (Condizione Facoltativa A) Limitatamente alle garanzie furto, rapina, estorsione il limite di tolleranza del 10% previsto all’Art. 2.13 per merci non rientranti nella categoria di rischio dell’attività indicata in polizza si intende elevato fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il Contenuto. Tale Condizione facoltativa non si applica alle merci“. Trattandosi di condizioni facoltative, esse sono previste tra l’ art. 4.13 e l’ articolo 4.14 delle C.G.A., dove è riportato: “CONDIZIONI FACOLTATIVE Operanti sugli enti assicurati, solo se esplicitamente richiamate in corrispondenza delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza e ferma l’efficacia dell’Art. 4.5 “Esclusioni”. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti all’Art. 4.20.”.

Per quanto attiene il quesito del lettore, è evidente che:

1) assicurando un esercizio commerciale con la dizione “BAR (ESCLUSI I TABACCHI PER LA GARANZIA FURTO)“, tale merce non può mai essere ricompresa in garanzia, a causa di questa precisa esclusione, anche nell’ ipotesi che sul simplo di polizza risulti richiamata la condizione facoltativa di cui all’ articolo 4.14; con tale condizione -sempre che risulti richiamata in contratto- potranno essere compresi -seppur nella misura del 10% sul capitale assicurato- i furti di altro genere di merce, diversa dai tabacchi (ad esempio fiammiferi, accendini, ecc.).