IL VOSTRO QUESITO

Azienda commerciale che svolge attività su stabile in affitto, quindi come conduttore, presenta contratto compagnia X dove la partita fabbricato sezione incendio viene prestata in nome e per conto del proprietario a cui fa seguito la clausola di RC della proprietà del fabbricato.

Niente da dire per la parte incendio, ma non ritengo possibile fornire la clausola di RC Proprietà del fabbricato dal conduttore.

L’assicurazione RC Proprietà è a favore proprio e non di terzi, pertanto personale.

L’ESPERTO RISPONDE

Concettualmente è corretta la considerazione del lettore sul fatto che in linea di massima non sarebbe “possibile fornire la clausola di RC Proprietà del fabbricato dal conduttore” e ciò per i seguenti motivi:

  1. l’art. 1904 del Codice civile dispone: “Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.“e, se si considera l’interesse del contraente certamente questi non può avere alcun interesse a garantire la responsabilità civile di persona diversa da se stesso;
  2. tale principio è in certo qual nodo ribadito dall’art. 1905 del codice civile, che dispone: “L’ assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.“;
  3. l’articolo 1891 del codice civile, tuttavia, dispone che “Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato” e quindi sarebbe possibile la stipula di una polizza di R.C.G. per conto altrui, soprattutto per il caso che -ad esempio- il contratto di locazione abbia previsto tale onere a carico dell’ inquilino; è appena il caso di ricordare che la Corte di Cassazione ha recentemente disposto che il locatore possa imputare a carico dell’ inquilino anche il pagamento dell’IMU e della TASI, altrimenti a suo carico;
  4. l’articolo 4.18 delle C.G.A. (v. pag. 19 di 52) prevede al primo comma che “L’assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta“, consentendo una siffatta situazione.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo che, ferma la correttezza delle considerazioni espresse dal nostro lettore, possa in qualche modo ammettersi che il contraente -soprattutto per il caso che sia onerato da tale obbligo da una clausola contrattuale prevista nel contratto di locazione- abbia titolo per stipulare una polizza con garanzia della R.C. derivante dalla proprietà del fabbricato da lui tenuto in locazione.