IL VOSTRO QUESITO

Vorrei sapere se la compagnia di assicurazione è tenuta a rimborsare il premio acquisito per una polizza di invalidità permanente da malattia nonostante fosse trascorso il limite di età (nella fattispecie 70 anni) dell’assicurato.

L’ESPERTO RISPONDE


Le condizioni di polizza citano che “Resta inteso che qualora l’Assicurato compia il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, l’Assicurazione cessa alla scadenza annua di Polizza successiva al compimento del 70° anno d’età”.
Ciononostante la compagnia assicurativa ha perseguitato nell’incasso del premio oltre il 70° anno di età (tra l’altro non si comprende per quale premio, trattandosi di polizza il cui premio è indicizzato in base all’età dell’assicurato e la relativa tabella si ferma appunto a 70 anni).
L’art. 38 del regolamento IVASS 41/2018 precisa però che: “Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile, l’impresa non può prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in corso, che contengono clausole relative alla cessazione automatica della copertura assicurativa, l’impresa considera il rischio in copertura nel caso in cui l’assicurato abbia continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di età assicurabile e il premio non sia stato restituito dall’impresa.”
La polizza in questione prevede la cessazione automatica alla scadenza, il cliente ha pagato comunque il premio e quindi, come da disposto di tale articolo 38 IVASS regolamento 47/2018, l’Assicurato può ritenersi in copertura, a meno che l’impresa non provveda a restituire il premio.
Tale restituzione non costituisce un obbligo da parte dell’impresa di assicurazione e nemmeno è previsto un limite per la restituzione. ISVAP nella relazione che accompagnava il reg. 35/2010 nel commentare l’art. 47, oggi ripreso dall’articolo in questione, riportava il seguente commento relativamente alla previsione nella norma di tempi massimi per la restituzione del premio: “La norma già prevede che il rischio è in copertura fino a quando l’impresa non restituisce il premio. Non si ritiene quindi opportuno inserire uno specifico termine”. Quindi o l’assicurato esercita il diritto di disdetta a scadenza annuale oppure non paga il premio non essendovi più tenuto. Al contrario, pagando il premio, ritiene preferibile di permanere in copertura e, dall’altro lato, l’assicuratore può, scoperto il superamento dell’età, restituire il premio del periodo assicurativo in essere (ovviamente qualora non sia stato denunciato un sinistro, nel qual caso il sinistro è da ritenersi coperto).