IL FATTO

Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 317 – marzo 2020

Premessa
Le attività commerciali ed industriali vedono in più riprese intrecciarsi e sovrapporsi responsabilità, nelle quali, in base a dove viene posto l’accento, può prevalere o meno l’aspetto contrattuale o quello extracontrattuale. Le fattispecie che possono verificarsi sono talmente varie e complesse che in alcuni casi può risultare difficile comprendere dove comincia una tipologia di responsabilità e dove finisce l’altra. La distinzione però è fondamentale, in quanto in base alla individuazione corretta di una fattispecie può risultare operante o meno una copertura assicurativa. Vediamo in un caso concreto l’ipotesi della postuma e dell’errata diagnosi dell’autoriparatore. La copertura assicurativa opera?

Il fatto
Un autoriparatore riceve da un cliente un’autovettura da controllare per la normale revisione biennale prevista dalla normativa vigente in tema di circolazione di autoveicoli. L’attività viene svolta in modo routinario ormai da diversi anni, in quanto per accaparrarsi i clienti viene stabilito un prezzo forfettario particolarmente conveniente e nel caso vengano individuati dei lavori da fare ovviamente è tutto di guadagnato.

Considerato che gli affari all’autoriparatore vanno a gonfie vele ed il lavoro non manca mai, l’attività di controllo dei veicoli soggetti a revisione non viene fatta in modo molto approfondito anche perché, considerato il prezzo scontato offerto al pubblico, finirebbe per rimetterci. In questo caso, dopo una verifica sommaria viene restituito il veicolo al cliente con il rinnovo biennale e l’unica osservazione che gli viene fatta a voce è quella di tornare entro 6 mesi per cambiare le pastiglie dei freni.

Il cliente contento per aver ottenuto il collaudo esce dall’officina e dopo una settimana si reca in montagna. Durante il viaggio di ritorno in discesa accusa un guasto all’impianto frenante, perde il controllo della macchina e si schianta alla prima curva. Per fortuna non ci sono danni alle persone, ma il danno al veicolo è consistente. Il danneggiato ha ancora in mano la fattura dell’autoriparatore che ha eseguito la revisione la settimana prima. Appena rientrato non mancherà di chiedergli i danni.

Cosa fa lassicurato?
L’autoriparatore una volta ricevuta la richiesta di risarcimento del danno controlla subito la sua polizza di assicurazione e chiama il suo agente. Da una verifica veloce si tranquillizzano sia l’agente che l’assicurato in quanto in polizza è presente una garanzia chiamata “postuma dell’autoriparatore”, la quale tiene indenne l’assicurato nei casi di danni verificatosi dopo l’esecuzione dei lavori per fatti od omissioni per i quali l’assicurato sia responsabile ai sensi di legge. Rinfrancato dall’estensione di polizza l’assicurato procede a denunciare il sinistro.

Cosa fa la compagnia?
La compagnia, verificata la dinamica del sinistro e controllata la clausola, eccepisce il sinistro sostenendo che la responsabilità civile che deriva all’assicurato non è di tipo extracontrattuale, ma di tipo contrattuale. L’assicuratore sostiene infatti che la mancata diagnosi di vizi dell’apparato frenante rientra in una responsabilità civile contrattuale dell’assicurato che nulla ha a che vedere con un fatto (commissivo od omissivo) previsto nella garanzia postuma.

Come prosegue il contenzioso
L’assicurato, convinto che la dicitura omissione utilizzata nella clausola postuma del contratto in vigore sia pienamente applicabile al caso concreto a lui verificatosi decide di chiamare in giudizio la compagnia per essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie del cliente danneggiato.

Conclusione
Abbiamo visto come in molti casi può capitare che la polizza, seppur fatta bene, non risponda nei casi in cui il sinistro non rientri nella fattispecie assicurabile in base al contratto. Nel caso specifico la problematica è nata tutta dalla mancata copertura della responsabilità civile contrattuale nelle polizze di responsabilità civile diversi.
Ciò premesso e considerato che è assolutamente legittimo che le compagnie non vogliano coprire il rischio d’impresa, resta in ogni caso aperta la discussione se non sia il caso che il mercato cominci a modernizzare le polizze e le estensioni e cominci a pensare di poter coprire determinate situazioni difficili da analizzare, come quella appena vista. In un caso così contorto, dove la terminologia usata può indurre in errore l’assicurato, ma sicuramente anche più di qualche intermediario, forse sarebbe meglio mettere le mani sul normativo di polizza migliorandolo, magari anche a pagamento. Onde evitare che l’assicurato si trovi con scoperture così importanti come quella appena vista.