IL VOSTRO QUESITO

Su un sito internet ho letto questa frase: “Per le macchine agricole, così come definite dall’art. 57 del codice della strada, l’indennizzo diretto è applicabile, ma solo per i sinistri verificatisi dal 1° febbraio 2008. La legge n. 222/2007, di conversione del d.l. n 159/2007, ha escluso, infatti, dalla procedura del risarcimento diretto le macchine agricole, fino al 1° febbraio 2008” (vi allego cmq articolo in visione)
Ho queste due domande da porvi:
Dal 2008 quindi in caso di incidente con una macchina agricola è attivo l’indennizzo diretto?
Quale legge ha introdotto questa novità rispetto alla legge 222/2007?

L’ESPERTO RISPONDE


La procedura di risarcimento diretto è stata introdotta dagli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni private; infatti il primo comma dell’art. 149 del cda prevedeva: “1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.”; quindi il presupposto per l’ applicazione di tale procedura era che il sinistro fosse avvenuto “tra due veicoli a motore identificati ed assicurati ” , tra i quali erano in linea di massima ricomprese le macchine agricole.

Il primo comma dell’articolo 150 del cda disponeva: “1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti: …”, stabilendo il rinvio dell’entrata in vigore del risarcimento diretto all’ emanazione di tale decreto presidenziale.
Finalmente (e con un certo ritardo) il 28 agosto del 2006 fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 254 del 18 Luglio 2006 contenente le norme attuative della procedura di risarcimento diretto; tale norma prevedeva alla lettera d) dell’ articolo 1 che ai fini del presente regolamento si intende per “d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;”, lasciando intendere che anche le macchine agricole rientrassero in questa fattispecie e prevedendo al 1°comma dell’ articolo 15 che “1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007”.

Il 1° comma dell’articolo 15 della C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), valido dal 1° gennaio 2007, stabilì che “1. La Convenzione Indennizzo Diretto si applica per sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, aventi le caratteristiche definite dall’artt. 149 e 150 del codice delle assicurazioni e dal relativo regolamento di attuazione. Tali norme non si applicano ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo) compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.”, imponendo una limitazione alla procedura del risarcimento diretto nemmeno prevista dalla legge; così il legislatore -preso atto di questa singolare iniziativa di un’ associazione di imprese di assicurazioni che di propria iniziativa limitava l’ applicazione di una legge dello Stato- nella sua bontà infinita dispose al comma 2-ter dell’ articolo 42 della Legge n. 222/07 che “2-ter. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”.

Alla luce di quanto sopra posso affermare che, contrariamente a quanto letto su Internet dal nostro lettore la procedura di risarcimento diretto, seppur potenzialmente ammessa fino alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della richiamata Legge n. 222/07 (01/12/2007), non ha MAI trovato pratica applicazione nel nostro mercato assicurativo.