IL VOSTRO QUESITO

Sinistro stradale tra un motociclo ed un’autovettura avvenuto in Italia con responsabilità del conducente dell’autovettura. Sul motociclo viaggiava regolarmente, in qualità di trasportata, l’impiegata di uno studio professionale che, a causa del sinistro, si infortuna e non potrà svolgere la propria attività lavorativa per diversi mesi (pur essendo regolarmente assunta precedentemente per l’intero periodo di convalescenza).
Lo studio professionale della donna ritiene, a mio avviso correttamente, di aver subito un danno a seguito dell’indisponibilità dell’impiegata a seguito dell’incidente e vuole chiedere il risarcimento dei danni subiti.
In tal caso, la compagnia che risponde dei danni subiti dallo studio professionale è la medesima che risarcisce i danni al trasportato ai sensi dell’articolo 141 del codice delle assicurazioni private oppure l’art. 141 è limitato ai danni subiti dal terzo trasportato e quindi sarà la compagnia assicurativa del responsabile a risarcire il danno?

L’ESPERTO RISPONDE


L’Art.141 del codice delle assicurazioni private precisa che “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge”.
Precisa inoltre che il risarcimento per l’eventuale differenziale di danno in eccedenza al massimale minimo di legge debba essere richiesto direttamente all’assicuratore del veicolo responsabile.
La convenzione Card, nata in attuazione dell’art.13 del DPR 18 luglio 2006, n°254, precisa ulteriormente, all’Art.34, che il risarcimento diretto al terzo trasportato come previsto dall’art.141 del Cap, si applica “ai sinistri avvenuti in Italia tra due o più veicoli identificati immatricolati con targa italiana e coperti da assicurazione obbligatoria, ai sensi del codice delle assicurazioni, e riguarda i danni alla persona del trasportato, purché gestito in Italia, e alle cose di sua proprietà a bordo del veicolo assicurato con la Gestionaria.
Pertanto il datore di lavoro del trasportato che ha subito un danno a causa dell’assenza dal lavoro della persona infortunata a seguito del sinistro dovrà rivolgersi, per ottenere il risarcimento del danno subito, all’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro.