IL VOSTRO QUESITO

Un assicurato è obbligato a comunicare alla prima compagnia di assicurazione che presta garanzia RC professionale, la stipula successiva di un secondo contratto di assicurazione per lo stesso rischio (secondo rischio). Infatti nell’assicurazione dei beni l’art.1910 del c.c. mira ad evitare un indennizzo plurimo che determinerebbe un arricchimento piuttosto che un indennizzo. Per la copertura di responsabilità civile professionale non può esserci illecito arricchimento. Confermate la mia supposizione?

L’ESPERTO RISPONDE


In risposta al quesito del nostro lettore facciamo presente che l’articolo 1910 del codice civile “Assicurazione presso diversi assicuratori, testualmente prevede: “Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti [c.c. 1299]. Se un assicuratore è insolvente (1), la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori”.
Pertanto, a rigor di logica dovrebbe comunicare anche al primo assicuratore l’accensione di altra polizza “per il medesimo rischio” atteso che l’inadempienza “dolosa” a tale obbligo potrebbe comportare la perdita dell’indennizzo. Nel caso di assicurazione “di secondo rischio” evidentemente si è in presenza di un’assicurazione che, seppur stipulata per il medesimo rischio, copre solo la parte di danno eccedente la prima polizza e quindi – a stretto rigore – non si può parlare di due assicurazioni concorrenti sul medesimo rischio e pertanto tale obbligo – salvo espresse previsioni di polizza – non dovrebbe sussistere a carico del contraente.