Carla De Lellis

Via libera alla pensione d’inabilità a favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlata a causa dell’esposizione all’amianto. Ai fini del diritto occorre che la patologia sia riconosciuta dall’Inail e il lavoratore abbia almeno cinque anni di contributi nell’intera vita lavorativa. La domanda va presentata all’Inps entro il 31 marzo di ogni anno (entro il prossimo 31 marzo, è probabile che si possano presentare sia le domande per il 2019, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre dal decreto, sia quelle per il 2020). Lo stabilisce il dm 16 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 34 dell’11 febbraio 2020, che dà attuazione all’art. 1, comma 250-bis, della legge n. 232/2016 (legge bilancio 2017). Una simile prestazione, ma a favore dei lavoratori affetti da mesoletioma, si ricorda è già operativa per effetto del dm 31 maggio 2017, che ha attuato l’art. 1, comma 250, della stessa legge n. 232/2016 (si veda ItaliaOggi del 21 luglio 2017).

Beneficiari. Destinatari della nuova pensione d’inabilità sono i lavoratori in servizio o cessati dall’attività, iscritti all’Inps e affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Inail. Nel novero dei destinatari vi rientrano anche coloro che:
a) a seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell’Inps, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva non possono far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria (Ago);
b) siano titolari del «sussidio per l’accompagnamento alla pensione» entro l’anno 2020, se optano per la nuova prestazione.

Requisiti. La pensione d’inabilita spetta a quanti siano in possesso:
a) di almeno cinque anni di contributivi nell’arco dell’intera vita lavorativa;
b) del riconoscimento dell’Inail di una patologia asbesto-correlata di origine professionale, anche qualora il lavoratore non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (cioè quando non sia del tutto inabile al lavoro).

Domanda di accesso al beneficio. Il decreto stabilisce che, per l’anno 2019, le domande d’accesso alla nuova pensione d’inabilità vanno presentate all’Inps entro il 31 dicembre 2019 e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, entro il 31 marzo di ogni anno. Poiché il provvedimento è stato pubblicato oltre il termine del 31 dicembre è probabile che, entro il prossimo 31 marzo 2020, l’Inps consenta di presentare le domande per entrambe le annualità (2019 e 2020).

Incompatibilità e incumulabilità. La nuova pensione d’inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonoma; è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento dall’Inail, nonché con altri eventuali benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.

Il vincolo delle risorse. Le domande di pensione saranno accolte dall’Inps nei limiti di spesa fissati in euro 7,7 mln per il 2019; 13,1 mln per l’anno 2020; 12,6 mln per l’anno 2021; 12,3 mln per l’anno 2022; 11,7 mln per l’anno 2023; 11,1 mln per l’anno 2020; 10 mln per l’anno 2025; 9,2 mln per l’anno 2026; 8,5 mln per l’anno 2027 e 7,5 mln annui a decorrere dal 2028. Per verificare il rispetto del tetto di spesa, anche in via prospettica, l’Inps procede a monitoraggio e non accoglie più domande una volta raggiunto il tetto.
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