IL VOSTRO QUESITO

Cliente storico (persona molto benestante) subisce furto per circa 60.000 (preziosi e argenteria). Inizialmente la compagnia riferisce che non potendo il cliente dimostrare la proprietà dei beni sottratti (nessuna documentazione fotografica, nessuno scontrino … trattandosi principalmente di regali o beni ereditati; l’unica prova attestante la proprietà la testimonianza della domestica soprattutto sull’argenteria che d’abitudine) intende fare offerta a stralcio 1500 contenuto e 1500 preziosi Dopo circa 6 mesi di estenuanti trattative riusciamo a trovare un accordo e la Compagnia liquida 25.000 €.
Il cliente riferisce che altra primaria compagnia, di recente, ad un suo caro amico ha liquidato 43.000 € in assenza di fatture/foto/scontrini … (furto totale stimato in € 60.000; capitale assicurato € 43.000) peraltro con celeri tempistiche (1 mese).
Domanda: in simili circostanze, ovvero in assenza di documenti fiscali e/o prove attestanti la proprietà dei beni, è corretto che la compagnia non effettui una quantificazione mettendo in discussione la reale proprietà dei beni e quindi la “buona fede” del cliente?

L’ESPERTO RISPONDE

Il nostro diritto prevede che incombe a chi chiede l’onere di provare gli elementi a fondamento della sua richiesta; tanto si rileva dal tenore dell’ art. 2697 del codice civile, che così dispone: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.
A rigor di logica, quindi, l’assicurato che abbia subito un furto ha l’onere di provare il reale possesso dei beni oggetto di furto e, nel caso di uffici, negozi, depositi e attività commerciali, egli dovrà esibire fatture di acquisto degli enti rubati. Leggermente diverso è il caso di furto in abitazione, laddove molti beni possono provenire da eredità, doni e acquisti vari effettuati nel corso degli anni, per i quali è possibile che il proprietario non sia in grado di esibire scontrini fiscali e/o fatture di acquisto. Poiché il richiamato articolo 2697 non indica come fonte di prova le sole fatture, evidentemente per i furti in appartamento possono essere sufficienti le dichiarazioni testimoniali rese da amici, parenti e da domestici, al pari di eventuali documentazioni fotografiche.
Alla luce di quanto sopra, normalmente le compagnie tengono in considerazione l’anzianità di stipula della polizza, la mancanza di sinistri pregressi, la situazione economica e soprattutto la moralità dell’assicurato. Non so se ciò sia stato valutato adeguatamente della compagnia e né come sia stata istruita la pratica (un sinistro ben istruito e gestito lascia meno spazi a valutazioni “estemporanee” della compagnia); a ciò va aggiunto che, soprattutto per il caso di preziosi e valori, molte polizze prevedono dei limiti di indennizzabilità per tali voci e, potendo essi essere diversi da compagnia a compagnia, ciò -unitamente alle altre considerazioni da me sopra riportate – potrebbe determinare delle differenze, anche notevoli, degli indennizzi.