IL VOSTRO QUESITO

In merito all’aggiornamento professionale, un soggetto sospeso dall’attività per una delle cause di impedimento di cui all’art. 89 Reg. 40/2018 che rientri in attività entro l’anno, prima della ripresa è obbligato a completare tutte le 30 ore o eventualmente la differenza con quelle maturate prima della sospensione o ha tempo fino al 31/12 dell’anno in corso?

L’ESPERTO RISPONDE


Prima di riprendere l’attività il soggetto che ha sospeso l’attività di distribuzione assicurativa a causa di un impedimento previsto dall’articolo 89, comma 6 del Regolamento Ivass 40/2018 deve effettuare 30 ore di aggiornamento professionale (15 ore se il soggetto è un intermediario a titolo accessorio iscritto nella sezione E).
Dal monte ore di aggiornamento professionale possono essere detratte le ore già effettuate prima della sospensione ove la ripresa dell’attività avvenga entro l’anno stesso o in quello successivo.
Si sottolinea che le ore di aggiornamento professionale devono essere effettuate prima della ripresa dell’attività.