IL VOSTRO QUESITO

Nei prossimi mesi entrerà a far parte della nostra società un collega agente, quindi attualmente in sez. A, che verrà da noi iscritto in E.
Porterà con sé un certo portafoglio, una parte del quale, per accordi con le società mandanti, sarà trasferito direttamente a noi, mentre, per il restante, dovremo provvedere alle disdette e successive riassunzioni dei rischi.
Per quanto riguarda la documentazione pre-contrattuale relativa ai contratti trasferiti, si ritiene valida quella raccolta in precedenza dall’ex agente (ed è in capo a lui la relativa responsabilità sulla regolarità di tale documentazione) oppure è necessario provvedere ex novo da parte nostra e, se sì, con quale procedura e tempistica?

L’ESPERTO RISPONDE


Secondo il regolamento 40/2018 (art.56) l’intermediario deve consegnare al contraente l’informativa precontrattuale prima della conclusione del contratto. L’informativa deve essere trasmessa al contraente mediante la consegna dell’allegato 4, da cui risultano i dati essenziali del distributore e della sua attività.
L’informativa deve essere nuovamente riconsegnata al contraente nel caso in cui ci siano variazioni di rilievo delle informazioni in essa contenuta.
Non c’è dubbio che, nel caso in esame, le informazioni del distributore sono variate in modo sostanziale (deve essere quindi comunicato il cambio di sezione del registro Rui, dalla sezione A alla sezione E, il differente ruolo e la nuova struttura agenziale) e di conseguenza l’informativa deve essere nuovamente consegnata a tutti i contraenti.