IL VOSTRO QUESITO

Un nostro cliente richiede, su indicazione dell’istituto che ha erogato il mutuo, quanto segue:
– in caso di sinistro l’indennizzo dovrà essere calcolato in base al valore commerciale dell’immobile e non con riferimento al valore di ricostruzione a nuovo previsto in polizza.
La richiesta sembrerebbe basata con riferimento a un documento di valutazione immobiliare denominato “Standard Europei per la Valutazione” (EVS – ed.2016) che prevede espressamente la possibilità che, in certe circostanze, l’indennizzo sia valutato anche sulla base del valore di mercato.
E’ applicabile?
Cortesemente, vorrei un vostro approfondimento/considerazione in merito.

L’ESPERTO RISPONDE


Nel nostro sistema giuridico la prestazione dell’assicuratore è un indennizzo e pertanto il computo del danno risarcibile fa riferimento al cosiddetto “principio indennitario”; esso è richiamato dall’ ultimo comma dell’art. 1900, dove si fa riferimento alla “tutela degli interessi comuni all’assicuratore” e trova il suo corollario nell’art. 1908 del codice civile, che così dispone: “Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”; per effetto di tale articolo e considerando che il valore dell’ immobile è rappresentato dalle sue caratteristiche di edificazione e dalla sua ubicazione, normalmente le polizze prevedono che il calcolo dell’indennizzo debba essere effettuato sulla base del costo di ricostruzione, non potendo subire l’area edificabile alcun danno dall’incendio e potendovi essere ricostruito altro immobile con le medesime caratteristiche.
Il secondo comma dell’art. 1908, però, stabilisce che “Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti”, precisando al successivo 3° comma che “Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti”.
Alla luce di quanto sopra la polizza potrebbe essere stipulata con la formula di polizza “stimata” di cui al 2° comma dell’ art. 1918 cod.civ., con la precisazione che in caso di danno parziale l’indennizzo sarà computato con la formula a valore a nuovo e in caso di danno totale la proprietà dell’ area su cui sorgeva l’immobile passerà alla compagnia o, in alternativa, l’ammontare del suo valore verrà dedotto dall’indennizzo dovuto a termini di polizza.