IL VOSTRO QUESITO

Un cliente acquista un’autovettura e intende assicurarla usufruendo della cosiddetta legge Bersani.
Il cliente cointesta il veicolo con il figlio. Il primo intestatario corrisponde al padre. Ci chiede di intestare la polizza al padre (primo proprietario sulla carta di circolazione con tariffa legata all’età). È un fenomeno molto frequente …
L’anno successivo il cliente può chiedere di sua volontà di cambiare l’intestatario della polizza dal primo al secondo proprietario, diventando l’avente diritto dell’attestato di rischio?
Questa operazione viene regolarmente effettuata da diversi agenti di altre compagnie.
Noi riteniamo che sia una forzatura.
È lecito?

L’ESPERTO RISPONDE


In premessa desideriamo ricordare che il nuovo veicolo acquistato, per usufruire del regime Bersani, deve essere cointestato con il figlio convivente e presente nello stesso certificato di stato di famiglia.
Entrando nel merito del quesito pervenutoci, il Regolamento IVASS 9/2015, o della Dematerializzazione dell’Attestato di Rischio, dispone all’art. 6 comma 1 che le imprese debbano consegnare l’attestazione sullo stato del rischio all’avente diritto, che può essere il contraente, il primo proprietario (in caso di comproprietà), l’usufruttuario, l’acquirente (noleggio lungo termine) o il locatario (leasing).
Il contraente può essere chiunque abbia interesse nell’assicurare il veicolo.
Cambiando contraenza, il cliente in oggetto, nuovo contraente, diventerebbe “avente diritto” all’attestato di rischio.
Per quanto riguarda la conservazione della classe di merito o il diritto di usufruire del regime Bersani per ulteriori veicoli, questi spettano comunque a tutti i comproprietari anche se non conviventi.