IL VOSTRO QUESITO

Polizza infortuni: qualora la polizza non escluda esplicitamente le conseguenze di infarti e/o ictus, a vostro avviso potrebbero essere compresi in copertura?

L’ESPERTO RISPONDE


La definizione di Infortunio lo qualifica quale evento fortuito, violento ed esterno, nel quale il fattore “esterno” è volto ad escludere la causa originatasi all’interno dell’organismo del soggetto assicurato, ovvero le “malattie”.
Nelle polizze Malattie Gravi (o Critical Illness), troviamo le definizioni (quelle che seguono sono tratte dalle Condizioni di una Compagnia) di Infarto, necrosi acuta ischemica del muscolo cardiaco, e di Ictus, quale accidente cerebro-vascolare acuto costituito da emorragia od infarto cerebrale (trombosi od embolia) ad esordio brusco. Senza entrare nella specifica definizione, se ne evidenzia la causa, improvvisa e acuta, ma soprattutto “interna”. Pertanto Ictus ed Infarto, non sono qualificabili come Infortuni e, anche se non escluse, non sarebbero in ogni caso indennizzabili le relative conseguenze.
Premesso questo, possiamo anche analizzare la classica estensione agli infortuni occorsi a causa di un Infarto o Ictus. Tale estensione pare essere prevista ai fini di una migliore chiarezza verso l’assicurato, in quanto non vale ad estendere la polizza Infortuni alla copertura dei danni direttamente derivanti da tali eventi, ma esclusivamente a precisare che risulta indennizzabile un Infortunio, occorso come conseguenza di un Infarto o Ictus, naturalmente per le sole conseguenze direttamente ed esclusivamente derivanti dall’Infortunio stesso.
Quindi se un Assicurato a causa di un Infarto perde il controllo dell’autovettura di cui era alla guida, e si infortuna uscendo di strada, risulta assicurato per le conseguenze dell’Infortunio (uscita di strada) e non per le conseguenze derivanti dall’Infarto.
In definitiva, tale estensione non è a tutti gli effetti tale, in quanto serve a chiarire un principio già ben espresso nei criteri liquidativi della polizza Infortuni ovvero che l’assicurazione Infortuni opera per le conseguenze dirette ed esclusive che sarebbero occorse ad un soggetto fisicamente integro e sano, escludendo quindi le concomitanti conseguenze dell’Infarto e dell’Ictus sull’Infortunio stesso.
Pertanto, non rileva la specifica origine dell’infortunio, qualora inclusa nell’oggetto dell’assicurazione (attività professionale e/o extra-professionale) e non esclusa (es. esercizio di sport pericolosi o eventi occorsi in stato di ubriachezza). Cioè non rileva che l’evento sia stato originato da distrazione, da un terzo soggetto, da un fatto esterno improvviso o, per quanto ci riguarda, da una manifestazione interna di una malattia. Si deve quindi concludere che, anche se non citate tali estensioni, la polizza infortuni opererebbe comunque per tali casistiche.
Analoga valutazione va posta per gli infortuni occorsi in stato di malore, espressione generica alla quale si possono far ricomprendere l’Infarto e l’Ictus.
Diverse sono invece le estensioni che riguardano le conseguenze derivanti da asfissia, assideramento e congelamento, nelle quali possiamo intravedere una estensione vera dalla portata della copertura, relativamente ad eventi privi del carattere di “violenza”, inteso quale “improvviso” / “immediato”.