IL VOSTRO QUESITO

Sono un broker assicurativo operante in Sicilia.
Vi scrivo poiché vorrei chiarito un dubbio relativamente alla trasmissione delle polizze tramite internet.
Arrivo al dunque: è un comportamento corretto secondo le disposizioni dell’Ivass, quello di inviare in allegato pdf per email la polizza al cliente (che accetta preventivamente di voler ricevere tutta la documentazione in formato elettronico), che dovrà quindi stamparla, firmarla (non in presenza dell’intermediario) scannerizzarla, ed inviarla nuovamente per email con allegato un documento di identità? (In sostanza la copia firmata in originale rimane a lui). Io ritengo che sia un comportamento al limite (ma ahimè molto frequente). In caso di controllo da parte di ispettori Ivass, cosa rischia l’intermediario che opera in questo modo?

L’ESPERTO RISPONDE


Supponiamo, da quanto si evince dalla domanda, che l’attività posta in atto sia di semplice trasmissione al cliente di un documento contrattuale e che non si tratti di attività di “vendita a distanza”.
La distinzione è importante, in quanto l’attività di distribuzione di polizze assicurative mediante vendita a distanza è appositamente normata da un intero capitolo (il Capo III) del Regolamento Ivass 40 del 2018 e le regole da osservare sono molteplici e meriterebbero, nel caso, un approfondimento superiore a quello di una risposta ad un quesito.
Ritenendo quindi che il quesito riguardi esclusivamente le modalità di firma del contratto dopo il suo invio al cliente tramite posta elettronica, possiamo precisare quanto segue:
• L’intermediario ha la possibilità di inviare al cliente tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale tramite posta elettronica, lo prevede, insieme ad altre modalità di trasmissione dei documenti, l’art.61 del Reg.40 purchè il contraente abbia preventivamente espresso il suo consenso di cui l’intermediario ha obbligo di tenere traccia.
• Il contraente, ricevuto i documenti tramite posta elettronica, può firmare il contratto e gli altri documenti allegati mediante l’apposizione di firma elettronica avanzata, firma qualificata o firma digitale, che certificano legalmente che la firma è stata apposta da una persona fisica certa.
• Il contraente, dopo l’apposizione di firma digitale o elettronica, rinvia i documenti contrattuali all’intermediario con posta elettronica.

documento contrattuale