IL VOSTRO QUESITO

La ditta X, produttore di riuniti dentali e regolarmente assicurata con polizza RC prodotti, riceve una richiesta di risarcimento per un danno a cose arrecato da un riunito dentale che il danneggiato sostiene essere stato prodotto dalla ditta X, ma non fornisce di ciò alcuna prova. La ditta X denuncia il sinistro al proprio assicuratore e contestualmente lo informa che, da indagini interne, il riunito dentale causa del danno non risulterebbe prodotto dalla ditta X.
Il liquidatore eccepisce che l’assicurazione RC prodotti vale per i “prodotti consegnati”. Pertanto, nel caso di specie, non opera mancando il presupposto della “consegna del prodotto”: se il riunito dentale non risulta essere stato prodotto dalla ditta X, la ditta X non può averlo “consegnato”. Follia o realtà?

RC prodotti

L’ESPERTO RISPONDE


L’obiezione del perito della compagnia ci sembra fuori luogo.
Infatti, anche se la situazione descritta non rientra nel codice del consumo, trattandosi di un rapporto professionale si possono precisare alcuni particolari che nella fattispecie sono significativi. Nel nostro caso si deve applicare la direttiva “macchine”, che per questi aspetti è simile al codice del consumo.
1) Fino all’entrata in vigore della normativa europea le polizze RC prodotti facevano decorre la garanzia dal momento della consegna del prodotto, concetto non definito temporalmente dal momento che generalmente non era possibile determinarlo univocamente (consegna in prova, definitiva, al termine del trasporto, in visione, in vendita giudiziaria ecc.)
2) Venne allora introdotto il concetto di “messa in circolazione” ripreso e definito dall’art. 119 del codice del consumo:
«il prodotto si considera messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, all’ausiliario di questi, anche in visione od in prova, oppure quando sia consegnato al vettore od allo spedizioniere per l’invio all’acquirente od all’utilizzatore.»
Quest’ultima nozione è richiamata in numerose disposizioni del Dlgs 206/2005; infatti, nell’articolo 118 è considerata causa di esclusione della responsabilità, nell’articolo 117 è richiamata al fine di determinare la nozione di prodotto difettoso, nell’articolo 126 risulta decisiva al fine di determinare il dies a quo del termine di decadenza e per l’articolo 127 è decisiva per determinare in senso temporale la sfera di applicazione della disciplina in esame (che non si applica ai prodotti messi in circolazione anteriormente al 30/07/ 1988).
La messa in circolazione del prodotto, dunque, è una nozione centrale nel nuovo sistema di attribuzione delle responsabilità, che corrisponde all’immissione del prodotto sul mercato, in seguito alla quale l’eventuale difetto del prodotto, ormai fuori della sfera di controllo del produttore, può cagionare dei danni al pubblico degli utenti e dei consumatori.
Nella fattispecie il riferimento al “presupposto della consegna del prodotto” SPOSTA LE LANCETTE DELL’OROLOGIO ALL’INIZIO DEGLI ANNI ’80 per cui non è assolutamente invocabile.
Se il prodotto è presso l’utente è stato certamente messo in circolazione per cui il produttore risponde dei relativi difetti per dieci anni dalla messa in circolazione.
Diventa, viceversa, un esimente per il produttore e per il suo assicuratore dimostrare che il riunito X non sia stato prodotto dall’azienda chiamata in causa o che comunque non è entrata nella catena di produzione.