IL VOSTRO QUESITO

Secondo quanto disposto all’art. 88 comma 2 Reg. IVASS 40/2018, l’aggiornamento professionale è svolto annualmente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel RUI o a quello di inizio attività. Se mi iscrivo a marzo 2018 quindi, l’obbligo di aggiornamento professionale scatta dal 1° gennaio 2020. In caso di immissione di nuovi prodotti, o di evoluzione della normativa, sono obbligato all’aggiornamento su quel/quei determinati prodotti o della normativa, senza tener conto del raggiungimento dunque delle le 30 ore?

Aggiornamento professionale

L’ESPERTO RISPONDE


L’articolo 89 del Regolamento 40/2019 dell’Ivass prescrive un obbligo di aggiornamento professionale di almeno 30 ore annuali.
L’obbligo di aggiornamento decorre del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al Rui o di inizio dell’attività per i soggetti non registrati che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa all’interno dei locali.
Ciò premesso il comma 2 del citato articolo prevede che “in ogni caso l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e (….) dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire”.
Dunque tale obbligo prescinde sia dal numero delle ore già effettuate sia dalla sua decorrenza temporale (1° gennaio dell’anno successivo).