IL VOSTRO QUESITO

Il sig. X stipula una polizza vita che giunge a scadenza e determina un capitale liquidabile.

Poiché la polizza prevede la possibilità di non riscuotere il capitale, ma di lasciarlo in gestione alla compagnia (opzione cosiddetta: differimento di scadenza), il sig. X lascia in gestione alla compagnia il capitale maturato che lo rivaluta secondo le condizioni di polizza e riconosce le rivalutazioni dello stesso, consolidandole ogni anno come previsto dalle condizioni di polizza. La polizza si è praticamente trasformata da copertura di un rischio (di morte) a un sostanziale contratto di investimento.

Dopo qualche tempo però X muore. Passa ancora altro tempo prima che il suo erede scopra l’esistenza del contratto e ne chieda la liquidazione.

La compagnia dichiara di poter liquidare il capitale rivalutato solo fino alla data della morte dell’assicurato, ma non le rivalutazioni successive a tale data.

Il beneficiario (erede) ritiene che in questo modo si determini un arricchimento indebito della compagnia che ha gestito e custodito il capitale depositato presso di lei anche dopo la morte dell’assicurato. Le condizioni di polizza nulla precisano in proposito.

L’erede ha diritto alla rivalutazione del contratto anche dopo la morte del contraente originario?

L’ESPERTO RISPONDE


Premettiamo quanto segue:
– l’affermazione del nostro lettore “le condizioni di polizza nulla precisano in proposito” non ci convince del tutto. Infatti se le c.d.a. prevedono l’opzione “differimento a scadenza” e regolamentano la rivalutazione delle prestazioni, come specificato nel quesito, dovrà essere indicata, nelle stesse, anche la prestazione “caso di decesso dell’assicurato” nel periodo differito.

Per comodità alleghiamo un testo del praticato medio di mercato:

Differimento a scadenza
Prestazione in caso di decesso dell’assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato prima del termine del periodo di differimento, la Compagnia garantisce il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato maggiorato degli incrementi attribuiti per rivalutazione fino alla data del decesso.

– Una polizza non si trasforma da copertura del rischio “caso morte” a un “sostanziale contratto d’investimento” per il semplice fatto che è stata attivata l’opzione “differimento a scadenza”, infatti la figura dell’assicurato è sempre presente e manifesta i propri effetti alla morte dello stesso (caso morte) o alla scadenza del periodo di differimento (caso vita), come previsto dall’art. 1882 del c.c. (fermo restando la possibilità del riscatto anticipato da parte del contraente)
– Infine non si rileva alcun riferimento al contratto (tariffa, edizione) né alla compagnia, per un più agevole approfondimento

Alla luce delle informazioni a disposizione non possiamo far altro che confermare il “praticato medio di mercato” che specifica le prestazioni assicurative.