IL VOSTRO QUESITO

Associazione di Volontariato “OER – Operatori Emergenza Radio” di Bari, riconosciuta dalla Regione e operante tuttora nel 118, che originariamente aveva una sede principale a Bari e varie sedi distaccate tra cui quelle di Bisceglie, Barletta e Minervino Murge.
I veicoli in dotazione alle sedi distaccate erano intestati sia come proprietà che contraenza di polizza Rca alla sede principale.
Con atto notarile le sedi di Bisceglie, Barletta e Minervino Murge si sono rese indipendenti dall’organismo principale con relative costituzioni di nuove partite iva, trasferimenti di proprietà dei relativi veicoli, ecc..
I veicoli oggetto di trasferimento (formale e documentale) di fatto e da sempre in dotazione ed uso alle sedi distaccate, possono ereditare la classe di merito CU già esistente sui suddetti mezzi, ma con (formale) cambio di contraenza?
Di fatto, riferendoci all’art.7 – lettera l, l’operazione di “…essersi resi indipendenti dall’organismo principale…mediante cessione di beni e mezzi….” così come indicata nell’atto notarile della OER, può essere riconducibile alla “trasformazione o cessione di ramo di azienda” così come indicato all’art.7 lettera L?
La mia direzione ha rigettato questa interpretazione costringendo tutti i contratti alla classe 14

L’ESPERTO RISPONDE


L’operazione posta in essere dall’associazione di volontariato non rientra nella fattispecie della “cessione di ramo di azienda”, sostanziando invece l’ipotesi di scissione dell’associazione in altre realtà diverse.
La fattispecie della scissione di società rientra nelle disposizioni dell’art. 2506 del codice civile, che stabilisce: “Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci. È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa. La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”.
Alla luce di quanto sopra l’indicazione della compagnia (che, pur volendolo, avrebbe potuto applicare -seppur con una certa forzatura – le norme contrattuali sulla cessione di azienda) deve ritenersi formalmente corretta.