IL VOSTRO QUESITO

Un intermediario iscritto alla sezione B del RUI intende affidare ad un intermediario iscritto alla sezione E del RUI, che opera anche per lo stesso intermediario, la gestione amministrativa dei sinistri denunciati dai propri clienti. L’attività consiste nell’accedere alla mail appositamente creata per la denuncia dei sinistri, la verifica della completezza documentale della denuncia, l’apertura del sinistro nelle piattaforme delle compagnie di assicurazione competenti, inoltro tramite upload della documentazione, contatti con le compagnie e/o i clienti e/o i professionisti incaricati per la valutazione del danno, se necessario.
Alla luce della normativa esaminata si ritiene che l’iscritto alla sezione E possa effettuare questi servizi in quanto rientranti nella definizione dell’intermediazione assicurativa e che l’attività sia esente da IVA ai sensi dell’art 10, primo comma, n.9 del DPR n. 633 del 1972.

L’ESPERTO RISPONDE


Nella definizione dell’attività di distribuzione assicurativa viene compresa effettivamente “la collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.
Tale definizione si riferisce (secondo una interpretazione letterale) all’assistenza al proprio cliente in caso di sinistro.
Sembra invece differente l’attività descritta nella domanda postaci.
Un intermediario delega un altro intermediario alla gestione di sinistri dei propri clienti.
Si deduce che l’intermediario delegato presta assistenza a clienti di un altro intermediario.
Impostata così questa attività riveste le caratteristiche di un servizio di assistenza in caso di sinistro simile a quella che esercitano le società di infortunistica.
Da ciò ne discende che l’intermediario che si dedica professionalmente a questa attività dovrebbe aggiornare la sua posizione al Registro imprese e fatturare le sue prestazioni con iva.