IL VOSTRO QUESITO

Una ditta individuale con polizza di RCT per la sua attività (gestione e conduzione di un pontile galleggiante per ormeggio natanti) cede l’azienda a società terza non comunicando l’esistenza della suddetta copertura. Il nuovo acquirente si rifiuta di onorare il premio di rinnovo scaduto il 24/07/2018 sostenendo (previo parere legale) di non essere obbligato al rinnovo adducendo, inoltre, l’esosità dello stesso premio e provvedendo a stipulare con altra società analoga copertura.
Si può sostenere di essere in presenza di fattispecie regolata dall’art.2558 del C.C.? e come si raccorda lo stesso articolo con il novellato di cui al successivo art. 2560? Nell’atto di cessione non si fa menzione alcuna di tale contratto che ripeto non ha natura personale.
Vorrei essere confortato in tal senso e chiedo, se è proponibile una azione di recupero coattivo, azione, ovviamente da esercitare nei confronti del vecchio contraente (oggi alienante) che potrà rivalersi o chiamare in garanzia il nuovo compratore?

L’ESPERTO RISPONDE


Poiché l’acquirente è una società, a nostro parere è applicabile l’art. 2558 del C.C., che rappresenta un caso eccezionale se non unico del nostro ordinamento in quanto ritiene obbligato un soggetto anche se non preventivamente avvertito dell’esistenza di un contratto stipulato dal venditore.
L’art. 2558 è molto preciso al riguardo e l’acquirente è tenuto al rispetto del precedente contratto sempre che non abbia rinunciato nei tre mesi successivi all’acquisto.