L’opportunità spetta sia ai lavoratori iscritti al 31/12/95 sia agli iscritti successivamente
Chance solo per i corsi che si collocano nel contributivo
Pagina a cura di Daniele Cirioli

Riscatto soft della laurea per tutti i lavoratori, ma non per tutti i corsi di studi. Possono fruirne, infatti, sia i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria al 31 dicembre 1995 (vecchi iscritti) e sia quelli iscritti dopo tale data (nuovi iscritti). Ma il calcolo soft dell’onere, cioè in base al minimale di reddito dei lavoratori autonomi (15.878 euro nel 2019), può applicarsi soltanto ai periodi di studio che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione, cioè a partire dal 1° gennaio 1996. Lo precisa, tra l’altro, l’Inps nella circolare n. 106/2019, fornendo nuove indicazioni alle novità in materia di riscatto contributivo introdotte dalla dl n. 4/2019 e dalla legge di conversione n. 26/2019.
Il riscatto della laurea. L’istituto del riscatto della laurea è un’opportunità che permette di valorizzare ai fini della pensione il periodo del corso di studi, a patto che il relativo titolo sia stato effettivamente conseguito. La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, all’atto della domanda, non sono stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa, in Italia o all’estero. Si possono riscattare:

i diplomi universitari, di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;

i diplomi di laurea, di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;

i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;

i dottorati di ricerca;

i titoli accademici introdotti dal dlgs n. 509/1999, n. 509, ovvero laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
Possono inoltre essere riscattati i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, attivati dall’anno accademico 2005/2006 che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario.
Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi. Non possono invece essere riscattati i periodi di iscrizione fuori corso e quelli già coperti da contribuzione (obbligatoria o figurativa o da riscatto).
La riforma. Il dl n. 4/2019 e la successiva legge n. 26/2019, spiega l’Inps, non ha istituito un nuovo tipo di riscatto del corso di studio, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere limitatamente al riscatto del corso di studi che si collochi nel sistema contributivo della futura pensione. Resta immutata, pertanto, la disciplina di riferimento a cominciare dal fatto che non sono esclusi, dal nuovo criterio di calcolo (che è una facoltà), i lavoratori che hanno contributi versati prima del 1° gennaio 1996. Inoltre, nel caso in cui il corso di studi si collochi sia nel sistema retributivo che in quello contributivo della futura pensione, l’onere di riscatto sarà quantificato utilizzando le diverse modalità previste:
a) per periodi che si collocano nel sistema retributivo, il metodo della «riserva matematica»;
b) per periodi che si collocano nel sistema di calcolo contributivo, a richiesta dell’interessato, uno dei seguenti criteri:
1. retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda;
2. livello minimo imponibile annuo di reddito per artigiani e commercianti, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (riscatto «soft»).
In tal caso, pertanto, l’onere a carico sarà costituito dalla somma degli importi quantificati con le modalità: «A+B.1» oppure «A+B.2».
Il calcolo dell’onere. L’onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
Periodi che si collocano nel «sistema retributivo». Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema retributivo, l’importo della somma da versare è determinata con i criteri c.d. della «riserva matematica» (previsti dall’art. 13 della legge n. 1338/1962). L’onere varia in rapporto a fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. Il costo dell’operazione, in pratica, è pari al calcolo della «riserva matematica» che si identifica con il capitale di copertura corrispondente alla quota di pensione che, a seguito del riscatto, risulta potenzialmente o effettivamente acquisita dal lavoratore interessato (insomma è pari al «beneficio pensionistico» atteso dal riscatto).
Periodi che si collocano nel «sistema contributivo». Se i periodi oggetto di riscatto si collocano nel sistema contributivo, il corrispondente onere è calcolato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento dei contributi obbligatori alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso (per i lavoratori dipendenti, in genere, tale aliquota è pari al 33%). La retribuzione su cui va applicata l’aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. La stessa retribuzione è accreditata sulla posizione del lavoratore e collocata temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.
Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi afferente ai periodi oggetto di riscatto ha effetto dalla data di presentazione della domanda.
Il calcolo soft del riscatto. Il dl n. 4/2019 (decreto quota 100 e Rdc) ha introdotto, per le domande presentate dal 29 gennaio 2019, un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi, nei casi in cui la domanda di riscatto è presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo.
Successivamente, la legge n. 26/2019, di conversione del dl n. 4/2019, ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo; l’effetto di tale modifica, pertanto, è che dal 30 marzo 2019 (entrata in vigore della legge n. 26/2019) si può accedere alla facoltà di riscatto «soft», cioè con i nuovi criteri di calcolo, indipendentemente dall’età posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda di riscatto.
Invece, sono restati validi e invariati gli altri requisiti prescritti, tra cui il fatto che la nuova modalità di calcolo del costo di riscatto dei corsi universitari di studi si applica soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione. In questa ipotesi, cioè, l’onere è calcolato sul minimale di artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda di riscatto e in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nello stesso periodo, nel fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld). Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Per il corrente anno 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti è pari a 15.878 euro.
A questo importo va applicata l’aliquota del 33% (quindi, per le domande presentate nel corso del 2019, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.239,74 euro, come indicato in tabella).
Riscatto soft per i «soggetti inoccupati». L’onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria (vigente nell’anno di presentazione della domanda).
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