IL VOSTRO QUESITO

Vorrei la conferma che i sottoscrittori di polizze che assicurano
gli edifici dichiarati “beni culturali”, ai sensi del D.Lgs. N°490 del 29/10/1999 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali”,
gli edifici dichiarati tali ai sensi della precedente normativa, Legge 01/06/1939 N°1089.
beneficiano dell’esenzione dalle imposte previste nella misura del 22,25% sul premio imponibile.

L’ESPERTO RISPONDE


Si considerano beni culturali, ai sensi del codice per i beni culturali (decreto legislativo 22.1.2004, n. 42), i beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, rientranti nel regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/04 ed aventi un’età di costruzione superiore ai 50 anni.
I premi assicurativi sui contratti contro i danni che colpissero direttamente l’edificio vincolato e quelli relativi a garanzia della R.C. della proprietà del medesimo non sono gravati dall’ imposta governativa sulle assicurazioni.
Tale beneficio, ovviamente è subordinato al fatto che il bene assicurato abbia le caratteristiche previste dalla legge.
Di norma il contraente è tenuto a redigere, sotto la propria personale responsabilità, un’autocertificazione attestante che l’immobile da assicurare rientri tra quelli previsti dalla legge.
Alcune società assicuratrici hanno anche in catalogo polizze studiate apposta per l’assicurazione di tali edifici con esenzione da imposta sulle assicurazioni.
Le leggi di riferimento indicate dal nostro lettore sono anteriori a decreto legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004.