IL VOSTRO QUESITO

Il caso: madre portatrice di handicap e figlio conviventi.
Il figlio è nostro assicurato in prima classe CU e 1 O interna e l’auto assicurata è a lui intestata al Pra ed è unica in famiglia.
Comprano una nuova auto (del tipo furgonato per trasportare la carrozzella) per usufruire delle agevolazioni fiscali occorre intestare la nuova auto alla madre e ci chiede di sostituire il contratto mantenendo la classe di merito pur essendo la nuova auto intestata alla madre invocando l’applicazione della legge Bersani.
Fino a circa 2 mesi fa la mia compagnia ci faceva sostituire il contratto mantenendo la stessa classe di merito, cambiando il proprietario al Pra e il contraente.
In questo caso invece, presentatoci pochi giorni fa, il sistema ci ha bloccati e la proposta di polizza è stata rifiutata. Nelle spiegazioni la compagnia ci dice che occorre emettere un nuovo contratto (NO SOSTITUZIONE) applicando la legge Bersani. Nella nostra tariffa ciò comporta un aggravio che in questo caso arriva al 250% di maggior costo. La spiegazione della compagnia è nella interpretazione, e successiva applicazione, del provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018; ovvero all’art. 7 lettera C.
Pertanto, secondo la mia compagnia, con l’introduzione del provvedimento 72, in presenza di familiari , è possibile il mantenimento di classe solo se vi è passaggio tra coniugi (sposati o di fatto) dello stesso mezzo, già se siamo in presenza di nuovo mezzo non è possibile la sostituzione. Per quanto riguarda i passaggi tra genitori, nonni, zii etc anche se appartenenti allo stesso stato famiglia, non sono più possibili sia si tratti del medesimo veicolo sia si tratti di un nuovo mezzo. A mio modesto parere, la definizione coppia di fatto è un nuovo termine giuridico che definisce quelle coppie che pur non avendo alcun legame parentale costituiscono un nuovo nucleo. Lo spirito del provvedimento è proprio quello di equiparare la legge Bersani al nuovo status di convivenza. Niente a che vedere con quanto enunciato dalla legge Bersani. Vi chiedo: è giusta l’interpretazione della compagnia, perché se così non fosse, si rischierebbe anche eventuali sanzioni.

L’ESPERTO RISPONDE


Riassumiamo preliminarmente i requisiti richiesti ai fini dell’applicazione del regime Bersani.
• Il veicolo a cui applicare l’agevolazione deve essere un “ulteriore veicolo”, dunque deve essere presente un precedente primo veicolo con polizza attiva, anche se sospesa;
• Si deve trattare di un veicolo di nuova proprietà, dunque secondo veicolo acquistato o acquisito, anche usato;
• Deve essere un veicolo della medesima tipologia, dunque autovettura con autovettura, autocarro con autocarro e ciclomotore con ciclomotore;
• Il veicolo deve appartenere allo stesso proprietario o familiare stabilmente convivente, dunque essere familiare ed essere ricompreso nel certificato di stato di famiglia.
Nel caso in esame, è corretto affermare che non è possibile trasferire la classe del figlio alla mamma anche se conviventi.
L’art. 7 del recentissimo provvedimento Ivass 72, comma 2 lettera c), ha ulteriormente precisato che il mantenimento della classe di merito è possibile in caso di trasferimento di proprietà di uno stesso veicolo soltanto al coniuge e non prevede che il veicolo sia diverso.
Aggiungiamo che non è stato mai possibile trasferire la classe di merito su un veicolo di un familiare.
Alcune polizze di qualche Impresa lo consentivano ma solo in riferimento a regole e classi interne e comunque con classe universale CU 14.
Riassumendo:
1. La normativa non prevede il trasferimento di classe di merito dal veicolo del figlio al veicolo della madre, ma le norme assuntive aziendali lo potrebbero prevedere con CU 14 e apposita classe interna aziendale.
2. E’ possibile applicare il regime Bersani (nel rispetto dei suddetti requisiti) soltanto se il primo veicolo di riferimento è ancora presente e regolarmente assicurato.