IL VOSTRO QUESITO

Vorrei sapere se la compagnia è tenuta a rimborsare le spese legali all’assicurato che ha denunciato un danno di responsabilità civile verso terzi e si è dovuto costituire in proprio e poi chiamare la compagnia a manlevarlo perché questa non ha voluto costituirsi direttamente in giudizio.

L’ESPERTO RISPONDE

Il terzo e quarto comma dell’ art. 1917 del codice civile prevedono che “Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.- L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore”.
L’art. 1932 dello stesso codice civile dispone: “Art. 1932. Norme inderogabili. – Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato.- Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge”.
Per effetto del combinato disposto di questi due articoli “Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”, anche se molte polizze (oserei dire la quasi generalità, stabiliscono che l’assicuratore non si fa capo di spese legali sostenute dall’ assicurato, che non siano state da esso autorizzate.
In ogni caso la debenza dell’assicuratore al rimborso all’assicurato delle spese legali da esso sostenute è stata altresì confermata da varie sentenze della Corte di Cassazione, tra cui la n. 24733 del 28 Novembre 2007, che, richiamando altre analoghe sentenze, ha così statuito: “Nell’assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall’assicuratore all’assicurato in adempimento dell’obbligo di manlevarlo, ai sensi dell’articolo 1917 c.c. vanno corrisposte anche le spese giudiziali sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato, ma queste, tuttavia, nel rapporto di garanzia, si ripartiscono fra assicuratore ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse e nei limiti di quanto effettivamente provato, nel senso che esse, costituendo un accessorio dell’obbligazione risarcitoria, gravano sull’assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale (Cass., n. 2525/98; Cass., n. 13088/95; Cass., n. 10170/93; Cass., n. 4810/81)”.