IL VOSTRO QUESITO

Nel mio conferimento incarico come sub-agente, datato 06/1985, si fa riferimento al trattamento di fine rapporto al Ctr. Nazionale tra le Agenzie e i Produttori di Assicurazione (art. 5).
È ancora valido o è stato sostituito con altra normativa?

L’ESPERTO RISPONDE


Il contratto di collaborazione tra agente e subagente prevede una apposita normativa che – per motivi storici – fa capo ad un Contratto collettivo di lavoro solo nel caso di rapporto tra Agente e Subagente ex Ina-Assitalia (ora Generali).
In tutti gli altri casi la collaborazione agente-subagente deve trovare un libero accordo contrattuale tra le parti, non essendoci una normativa nazionale (Contratto collettivo).
Il riferimento al contratto per i produttori di assicurazione è legittimo ove sia accettato tra le parti.
Questo contratto collettivo, del 1939, ha tuttora validità erga omnes e, relativamente alle norme in esso contenute che non sono state rese nulle da successivi dispositivi di legge, può essere utilizzato per contrattualizzare il rapporto tra agente e produttore di assicurazione.
Va detto comunque che in caso di controversia tra agente e subagente in merito all’entità dell’indennizzo di fine mandato, il giudice ha la possibilità di applicare, come è già realmente accaduto, quanto previsto dal codice civile (artt.1742-1753) in merito al contratto di agenzia, applicabile anche agli intermediari assicurativi ove non diversamente disposto da norme e regolamenti anche di gerarchia inferiore.