IL VOSTRO QUESITO

Nelle polizze RC artigiani, nei rischi esclusi dalla garanzia, ci sono i danni:
– alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori
– alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori.
Se per la seconda esclusione si può intervenire con deroga, per la prima ci risulta di no.
Nel caso di un elettricista che esegue i propri lavori in fabbricati (cose) anche in corso di costruzione, significa che non potrà mai essere indennizzato di un danno fatto al fabbricato stesso a seguito di un errore nell’installazione dell’impianto elettrico? (p.es.: collegamento errato che provoca un sovraccarico di tensione nell’impianto con conseguente sviluppo di fiamma e incendio)

L’ESPERTO RISPONDE


Effettivamente la maggior parte delle polizze prevede nelle C.G.A. l’esclusione della garanzia per i danni arrecati alle cose in costruzione ed a quelle su cui si eseguono i lavori. Ciò in quanto non tutte le attività assicurate possono, appunto, arrecare danni “alle cose in costruzione ed a quelle su cui si eseguono i lavori”, potendosi assicurare con la polizza di R.C.G. anche attività diverse.
Tale esclusione deriva dal fatto che i danni provocati “alle cose in costruzione ed a quelle su cui si eseguono i lavori” possono ricondursi a fatti accidentali posti in essere da chi li esegue, a cattiva esecuzione dei lavori (e, in questo caso, si tratterebbe di inadempienza contrattuale, che non può rientrare nel rischio della R.C.G.) o ai cosiddetti danni necessari. Tuttavia, qualora l’assicurato svolgesse un’attività su cose in costruzione e su cose su cui vengono eseguiti i lavori, tale esclusione può essere eliminata con patto espresso; non capisco a quali contratti faccia riferimento il nostro lettore, a meno che non si tratti di una precisa politica assuntiva volta a ridurre al minimo i rischi per la società assicuratrice da lui rappresentata. Addirittura la mancanza di questa deroga contrattuale potrebbe comportare la nullità della stessa polizza per inesistenza del rischio, ai sensi dell’art. 1895 del codice civile (si pensi ad esempio all’ assicurazione di una lavanderia in cui sia compreso il rischio di arrecare danni ai capi di vestiario).
Stando così le cose, la clausola – salvo diverse indicazioni della compagnia – potrebbe tranquillamente essere derogata.