IL VOSTRO QUESITO

In caso di fusione di più compagnie, se la mandante in caso di dimissioni di agenti provenienti da compagnie diverse, tipo compagnia A B C , se dà il portafoglio clienti di B e C a A privo delle relativa formazione a scapito di un agente B e C con i relativi corsi idonei alla vendita e gestione del prodotto, sia la compagnia che l’agenzia e quest’ultima in particolare non può trattare le polizze, gestire i relativi sinistri.

L’ESPERTO RISPONDE

Il regolamento IVASS 40 del 2018 precisa all’art. 87.3 che per la formazione e l’aggiornamento professionale delle persone fisiche iscritte nella sezione E del Rui i corsi sono tenuti o organizzati a cura dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese preponenti.
Successivamente, l’art. 89 del regolamento precisa ancora che l’aggiornamento professionale deve riguardare anche la tipologia di prodotti intermediati, oltre che l’evoluzione delle norme di riferimento.
Se la/le compagnie mandanti non provvedono ad erogare direttamente o tramite soggetti esterni (vedi il successivo art. 96) l’aggiornamento sui prodotti questo obbligo ricade sull’intermediario primario che ha la responsabilità della preparazione professionale dei propri collaboratori.
In merito a questa questione Ivass si è pronunciata con un parere scritto, precisando che se un intermediario iscritto nella sezione E non adempie agli obblighi formativi, l’intermediario primario che gli ha conferito l’incarico può essere soggetto a sanzioni qualora non cancelli tempestivamente dal RUI il Collaboratore inadempiente.