IL VOSTRO QUESITO

La nostra compagnia, in merito alle polizze amministrate a libro matricola, non ammette le sostituzioni di veicoli.
Nel caso in cui un mezzo venga venduto, il veicolo viene escluso dal contratto; successivamente, se il proprietario contraente del contratto richiedesse l’inclusione di un mezzo di proprietà, a quest’ultimo, ci viene detto, andrebbe assegnata la classe d’ingresso C.U. 14, almeno fino alla scadenza annua del contratto.
Tale assegnazione viene applicata anche nel caso che il mezzo precedentemente alienato avesse regolarmente conseguito una classe C.U. migliore rispetto alla C.U. 14.
A nostro avviso, tale indicazione contraddice la disciplina attualmente in vigore (Regolamento n. 9 del 9 Maggio 2015, Art. 8): in particolare, anche se non ammessa la sostituzione, riteniamo sia corretto attribuire al mezzo incluso la classe di merito C.U. del veicolo precedentemente alienato, se migliorativa.

L’ESPERTO RISPONDE

Il Provvedimento IVASS 72/2018, che sostituisce l’allegato 2 al Regolamento ISVAP n° 4/2006, è dedicato alle regole evolutive della formula tariffaria Bonus/Malus e dispone:
Nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa : vendita, demolizione, furto di cui sia esibita denuncia, certificazione di cessazione della circolazione, definitiva esportazione all’estero, consegna in conto vendita,al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi.
Aggiungiamo che in un precedente comma dello stesso articolo IVASS precisa che:
Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada: autovettura con autovettura, autocarro con autocarro, ciclomotore con ciclomotore, etc.).
Riteniamo, pertanto, che i Libri Matricola non siano esenti dalle regole generali disciplinate dall’istituto di Vigilanza, in osservanza ed in conformità agli artt. 134 e 191 del Codice delle Assicurazioni.