Chiarimento della Covip per i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti
Tfr anche a enti non previsti dal proprio ccnl
di Daniele Cirioli

È possibile il conferimento del tfr a un fondo pensione diverso da quello dell’azienda di cui si è dipendenti. In tal caso, il fondo pensione interessato ha l’onere di avvisare il lavoratore circa la possibile decadenza dal diritto al contributo del datore di lavoro, proprio a causa del fatto di versare il tfr a un fondo pensione diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva. A precisarlo è la Covip a risposta di un quesito.
Nuovi lavoratori. La questione riguarda un soggetto iscritto a un fondo pensione come familiare fiscalmente a carico di un lavoratore iscritto allo stesso fondo pensione (ad esempio, il figlio o il coniuge di un dipendente). Concerne, nello specifico, la possibilità per tale soggetto di versare il tfr al fondo pensione nell’ipotesi di perdita dello status di familiare fiscalmente a carico e di occupazione presso un datore di lavoro non associato al fondo pensione presso cui è iscritto (nell’esempio precedente il figlio o il coniuge che venga assunto da un datore di lavoro diverso da quello del papà/coniuge).

Posizioni autonome e distinte. Confermando precedenti orientamenti (risposte a quesiti di aprile 2009 e novembre 2013), la Covip precisa innanzitutto che la correlazione tra adesione del lavoratore e adesione di un suo familiare a carico, sussistente nella fase iniziale d’instaurazione del rapporto di lavoro, non comporta necessariamente la decadenza dell’iscrizione al fondo del soggetto fiscalmente a carico qualora, successivamente, venga meno quella dell’iscritto principale oppure lo status di soggetto fiscalmente a carico. Ciò in quanto l’iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia.
Sì al conferimento del tfr. Secondo la Covip, in quanto autonoma, l’iscrizione al fondo pensione (del soggetto fiscalmente a carico) potrà proseguire o meno su base individuale, consentendo in caso di occupazione (dell’ex soggetto fiscalmente a carico) di destinare alla forma pensionistica anche il proprio tfr, analogamente a quanto previsto per le adesioni individuali a fondi pensione aperti e a pip.
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