IL VOSTRO QUESITO

Immobile di proprietà di FRATELLO E SORELLA. Il fratello conduce l’immobile come studio associato di avvocati con P.IVA i cui soci sono lui stesso e sua moglie.

A vostro avviso se lo studio associato contraesse una polizza di RISCHIO LOCATIVO avrebbe senso dal punto di vista della terzietà?

In sintesi la polizza pagherebbe se avvenisse un sinistro incendio o pagherebbe solo al 50% ovvero la quota della sorella, terza rispetto alla società conduttrice?

L’ESPERTO RISPONDE


Come da lei già rilevato, la polizza “rischio locativo” copre solo l’eventuale azione risarcitoria del locatore verso il locatore per il solo caso che l’immobile locato subisse danni da incendio riconducibile a colpa del conduttore.
Poiché il conduttore dell’immobile ne è anche comproprietario (penso nella misura del 50%), certamente per tale percentuale la polizza non coprirebbe eventuali danni da incendio riconducibili a sua colpa; ancor più perché egli non potrebbe essere danneggiante e danneggiato nel medesimo evento, stante la evidente confusione patrimoniale, e soprattutto mancherebbe il requisito della terzietà del danneggiato rispetto al danneggiante, seppur nella misura del 50%.
La polizza “rischio locativo”, inoltre, non copre l’evento incendio in generale ma solo quello riconducibile a colpa del conduttore, per cui non sarebbero ricompresi i danni da fulmine, scoppio, caduta di aeromobili, incendio accidentale o imputabile a terzi, ecc.
Alla luce di quanto sopra, sarebbe utile far stipulare al contraente una polizza incendio per conto proprio e per conto altri, valutando anche la possibilità di estendere la garanzia agli atti vandalici ed inserendo in polizza una clausola di esclusione dell’azione di surroga dell’assicuratore contro il contraente per il caso che l’incendio possa essere stato causato da colpa del conduttore (per il 50% di proprietà della sorella) o di persone del cui operato egli debba rispondere.