IL VOSTRO QUESITO

L’assicurazione deve liquidare un sinistro furto totale su un mezzo che è sottoposto a fermo amministrativo?

L’ESPERTO RISPONDE


Il cosiddetto “fermo amministrativo” fu istituito nel lontano 1973 a favori di enti impositori di diverso tipo (Agenzia delle Entrate, in primis, regioni, comuni, ecc.) ed è finalizzato a garantire agli stessi il pagamento del loro credito.
Per effetto del fermo amministrativo l’autoveicolo oggetto dello stesso non può circolare e chi ne venisse trovato alla guida rischia una sanzione amministrativa che va dal minimo di €. 777,00 al massimo di €. 3.114,00, con la sanzione accessoria della confisca del mezzo.
La sussistenza del fermo amministrativo, pur impedendo la circolazione del mezzo, non ne inibisce la vendita, a condizione che l’acquirente sia a conoscenza dell’ esistenza di tale onere sul mezzo; al contrario non può essere radiato dal P.R.A., esportato o demolito.
Pur non potendo circolare il veicolo, egualmente potrebbe essere oggetto di furto e allora ci si chiede se il sinistro furto sia indennizzabile o no.
Non essendovi una giurisprudenza consolidata sull’argomento (vi sono sentenze di alcuni giudici di pace neppure concordanti tra loro), a nostro avviso il fermo amministrativo può equipararsi a una garanzia reale sul veicolo, che, in quanto bene mobile registrato in pubblici registri, può essere sottoposto a ipoteca, pegno e privilegio e -per analogia- al fermo amministrativo.
Poiché lo scopo del fermo amministrativo, come facilmente intuibile, è quello di garantire il pagamento dell’imposta non pagata all’ente impositore, dal nostro punto di vista, il danno all’assicurato sarebbe indennizzabile, ricorrendo alla normativa prevista dall’art. 2742 del Codice Civile, che così dispone: “Art. 2742 – Surrogazione dell’indennità alla cosa. Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L’autorità giudiziaria può su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l’impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.- Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.- Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest’ultima, le disposizioni della legge speciale”.

Alla luce di quanto sopra e considerando che il contraente ha stipulato una polizza ARD sul veicolo oggetto di “fermo amministrativo” appunto per tutelare il credito dell’ente impositore, evidentemente sia l’assicurato (che vendendo il suo veicolo potrebbe conseguire una somma sufficiente ad estinguere il suo debito) che il creditore privilegiato (che fa affidamento sulla impossibilità di vendere il veicolo da parte del debitore insolvente per ottenere il pagamento del proprio credito) evidentemente il sinistro va indenizzato, avendo l’ accortezza di comunicare preventivamente all’ ente impositore l’avvenuto sinistro e invitandolo a far valere il suo diritto onde ottenere, al posto dell’assicurato, il pagamento dell’ indennità a questi spettante. In tal modo l’assicurato non subirebbe pregiudizio, dal momento che l’indennizzo assicurativo avrebbe comunque estinto (in tutto o in parte, poco importa) la sua obbligazione pecuniaria e l’ente impositore, che con la perdita del veicolo per avvenuto furto non potrebbe altrimenti far valere il suo diritto, verrebbe pure soddisfatto. Tale nostra considerazione trova anche conferma, seppur in via analogica, dalla sentenza n. 3655 emessa dalla Corte di Cassazione il 14 Febbraio 2013, che così ha disposto: “L’art. 2742 c.c. si limita a prevedere che, se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. La trasparente ratio legis sta nell’esigenza di tutelare il creditore munito di prelazione, garantendogli il mantenimento di una posizione di preferenza nei confronti dei creditori chirografari e, prima di tutto, dello stesso debitore, posto che, se il vincolo di prelazione non si trasferisse sull’indennità assicurativa, l’obbligato avrebbe in mano, in luogo della cosa gravata da garanzia specifica e facilmente esposta all’azione esecutiva, una somma di denaro ben più agevolmente occultabile. Nessun indice ermeneutico autorizza, al contrario, a ritenere che la norma preveda anche un subingresso del creditore privilegiato nella titolarità del diritto all’indennizzo, in modo che ne risulti legittimata un’azione diretta dello stesso contro l’assicuratore. La persistenza in capo al debitore assicurato della titolarità del diritto all’indennità si evince anche dal disposto del comma 2 dell’art. 2742 c.c. che, prevedendo che gli assicuratori sono liberati qualora paghino, dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione, implicitamente postula la spettanza ai creditori della sola possibilità di mezzi di tutela conservativi del loro diritto”.