Nei casi di somministrazione di lavoro, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore, mentre gli obblighi di informare e formare il lavoratore gravano invece sul somministratore, salvo specifica delega pattizia inserita nel contratto con il lavoratore.

Cassazione civile sez. lav., 09/05/2018 n. 11170