In Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 107/2018 che attua il regolamento MAR

Stop al tipping e cioè alla comunicazione di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio della propria ordinaria occupazione, professione o funzione. A prevederlo è il decreto legislativo n. 107/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 di ieri, di coordinamento della legislazione italiana in materia di market abuse al regolamento (Ue) n. 596/2014. Il decreto «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/Ce e 2004/72/CE della Commissione” (si veda ItaliaOggi del 16 maggio e del 10 agosto scorso), che attua il cosiddetto «regolamento MAR”, prevede che ricadano nel concetto di abusi di mercato i comportamenti illeciti già previsti dalla direttiva 2003/6/Ce, quali l’insider dealing (abuso di informazioni privilegiate), le manipolazioni del mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, comportamenti che impediscono la piena trasparenza del mercato, fondamentale invece per l’attività di negoziazione di tutti i soggetti che operano in mercati finanziari.

Il regolamento MAR prevede fra l’altro: l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) e sui sistemi organizzati di negoziazione (Otf), ai mercati delle commodity e delle quote di emissione, nonché alle condotte connesse a indici di riferimento (benchmark); la previsione di una serie di esenzioni, di condotte legittime e di pratiche di mercato accettate; la possibilità di effettuare sondaggi di mercato alle condizioni previste dal regolamento. Il decreto, nell’adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, prevede la designazione di Consob quale autorità amministrativa competente ai fini della corretta applicazione del regolamento, stabilendo, al contempo: le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all’autorità; le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che essa dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni regolamentari; le modalità di esercizio del potere sanzionatorio; la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all’autorità di violazioni effettive o potenziali del regolamento; le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte. Il decreto riformula l’apparato sanzionatorio e anche molti obblighi di trasparenza verso il mercato. Si precisa la nozione di «informazione privilegiata» e si fissa l’obbligo di comunicazione al pubblico delle stesse da parte degli emittenti. Il regolamento mantiene l’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, per gli emittenti e per le persone che agiscono a nome o per conto di questi ultimi e l’obbligo di notifica all’emittente e all’autorità competente delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione. Per le pmi qualche nota di semplificazione, come la possibilità per l’emittente di pubblicare sul sito internet della sede di negoziazione le informazioni privilegiate e l’esenzione, a determinate condizioni, dalla creazione dell’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate. Il decreto legislativo 107/2018 affida alla Consob il compito di richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni di investimento e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano strategie di investimento, da parte dei soggetti abilitati, degli emittenti quotati e anche dei soggetti in rapporto di controllo con essi. Sempre alla Consob viene attribuito il compito di valutare le norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l’attività giornalistica, che sono parte integrante del sistema di circolazione delle notizie. Alla commissione nazionale il potere di stabilire con regolamento i criteri per l’individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Questi soggetti sono tenuti a informare tempestivamente il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione. La Consob è l’amministrazione assegnataria del potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni in materia di market abuse. Il decreto in esame dispone che l’esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata La sanzione della confisca viene adeguata prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni.

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