L’intermediario finanziario ha il dovere di informare il cliente nei vari momenti in cui viene compiuto l’investimento. Al cliente non può essere addossato l’onere di stimare l’adeguatezza dell’investimento anche se rifiuta di sottoscrivere i prospetti informativi. In applicazione del principio di diligenza, la banca deve agire in base alla massima cautela. È quanto emerge dalla lettura della sentenza del 12 luglio 2018 n. 18482 della Corte di cassazione (sezione prima civile) la quale si è pronunciata sull’adeguatezza dell’investimento e sul rifiuto del cliente di sottoscrivere i prospetti informativi. In tema di obblighi informativi, ricordano i giudici di piazza Cavour che è onere dell’intermediario fornire la prova di aver correttamente adempiuto ai propri doveri.

Tale onere non può ritenersi assolto solo perché il cliente rifiuti di fornire informazioni sul proprio pro?lo soggettivo e di rischio, permanendo sull’intermediario l’obbligo di valutare e comunicare al cliente l’adeguatezza o meno dell’investimento. L’intermediario è tenuto sia ad attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva e adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano in?uenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell’emittente, il contenuto del prospetto informativo speci?co destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato), sia a fornire al cliente un’informazione concreta e speci?ca sulle caratteristiche del prodotto. I singoli acquisti di titoli hanno un’autonomia negoziale, che ne rende possibile l’autonoma risoluzione e che impone dunque che gli obblighi di diligenza dell’intermediario siano ripetuti in occasione di ogni singola operazione.

Il rifiuto dell’investitore di fornire indicazioni sul suo profilo di rischio non esonerano l’intermediario dalla valutazione dell’adeguatezza dell’operazione, rilevando che, in applicazione del principio di diligenza, l’istituto di credito avrebbe dovuto anzi agire in base alla massima cautela. Inoltre, non può ritenersi rilevante il fatto che l’investitore si considerasse esperto in strumenti finanziari, non esimendo tale circostanza dall’adempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi informativi.

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