Il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore è tenuto a risarcire il danno che questi ha subìto durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione.

Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all’onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto un’altra attività lavorativa.

Cassazione civile sez. III, 13/04/2018 n. 9193