IL VOSTRO QUESITO

Il comma 25 dell’art. 1 della Legge 124/2017 («1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori») si deve applicare anche alle polizze infortuni del conducente?

L’ESPERTO RISPONDE


Il comma 25 dell’art. 1 della legge sulla concorrenza (legge 124/2017) ha aggiunto all’articolo 170/bis del Codice delle assicurazioni private il comma 1-bis, che così testualmente dispone: “1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori”.

Come è noto l’articolo 170/bis del Cda fu introdotto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, che prevedeva la non prorogabilità delle assicurazioni della RCA obbligatoria. Il comma 1-bis, introdotto con la recente legge n. 124/2017, ha esteso la non prorogabilità anche alle polizze accessorie all’ assicurazione dell’autovettura, se stipulate contestualmente a corrispondente polizza di RCA obbligatoria. Pertanto se la polizza infortuni risulti legata ad un veicolo determinato, assicurato con contestuale polizza RCA, l’annullamento di quest’ultima opera anche per la corrispondente polizza infortuni.